Federazione Italiana Degli Operatori in tecniche ortopediche

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01-06-2021 / 12 minuti, 1 second0

IVA AGEVOLATA 4% APPLICABILE ALLA VENDITA DI DISPOSITIVI PROTESICI



REGIME IVA 4% IMMISSIONE IN SERVIZIO/COMMERCIO DI DISPOSITIVI ORTOPROTESICI

PREMESSA :

L’attività del tecnico ortopedico si concretizza quasi sempre con la cessione di un presidio ortoprotesico costruito in tutto o in parte su misura, o con la cessione di un ausilio tecnico finito. Pertanto la fatturazione finale seguirà il regime IVA applicabile a quel dispositivo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:


(CONSULTA LE CIRCOLARI E LE RISOLUZIONI SULLA MATERIA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE)


DETTAGLIO NORMATIVO:


1) Estratto DPR 633/72 e s.m. - Tabella A, parte II


BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 4%

30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico- chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v.d. 90.19 divenuta 90.21);

31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;

41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.


NOTE ESPLICATIVE DELLA NOMENCLATURA COMBINATA DELL'UNIONE EUROPEA

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/523 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, relativamente alla sottovoce 9021 10 10 (Oggetti e apparecchi di ortopedia)

LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 istituisce una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell’allegato I del medesimo regolamento.
(2) Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire la classificazione degli oggetti e apparecchi di ortopedia della sottovoce 9021 10 10 della nomenclatura combinata.
(3) Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-260/00 a C-263/00(2), alle note esplicative della nomenclatura combinata relative alla voce 9021 e alla nota 6 del capitolo 90, gli oggetti e apparecchi di ortopedia sono definiti come prodotti specialmente concepiti per rispondere ad una funzione ortopedica determinata. 
(4) Nella predetta sentenza la Corte di giustizia ha spiegato che gli oggetti e gli apparecchi ortopedici svolgono una funzione medica specifica, a differenza dei prodotti di uso comune (semplici) destinati a un uso generale. I criteri che possono differenziare i prodotti che rispondono ad una funzione medica da quelli semplici o ordinari comprendono anche il metodo di confezione, i materiali di cui sono composti, le modalità di funzionamento o la loro adattabilità agli specifici difetti fisici del paziente.
(5) La nota 6 del capitolo 90 dispone che gli oggetti e apparecchi di ortopedia servono a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo, a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un’operazione o una lesione.
(6) La sezione I delle note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9021 fornisce esempi di oggetti e apparecchi di ortopedia che rientrano nella voce nonché esempi di prodotti che non rientrano nella voce 9021. L’ambito di applicazione delineato da tali note esplicative è coerente con la nuova nota complementare. (1)GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. (2) Sentenza della Corte di giustizia del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth, cause riunite C-260/00 a C-263/00, ECLI:EU: C:2002:637. IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 15.4.2020 L 116/1.
(7) Ai fini della certezza del diritto, è necessario fornire esempi di usi medici ai quali taluni prodotti potrebbero essere destinati, che li distinguano da oggetti e apparecchi di ortopedia concepiti per un particolare uso ortopedico.
(8) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno fornire spiegazioni in merito alle modalità di funzionamento (grande precisione) degli oggetti e apparecchi di ortopedia intesi a evitare ulteriori lesioni o deformazioni fisiche, che li distinguono dai prodotti ordinari che non sono considerati concepiti con grande precisione e sono quindi inidonei a evitare completamente movimenti indesiderati.
(9) Di conseguenza, per garantirne un’interpretazione uniforme occorre aggiungere una nuova nota complementare al capitolo 90 della parte seconda della nomenclatura combinata.
(10) La nuova nota complementare è coerente con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/787 della Commissione(3) che classifica una cavigliera nelle note esplicative vigenti della nomenclatura combinata relative alla sottovoce 9021 10 10, e rispecchia la prassi di classificazione consolidata degli Stati membri.
(11) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il capitolo 90 dell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

1) la voce «Nota complementare» dopo la nota 7 è sostituita dalla voce «Note complementari»;
2) è aggiunta la seguente nota complementare: «2) Ai fini della sottovoce 9021 10 10 l’espressione «oggetti e apparecchi di ortopedia» indica oggetti e apparecchi specificamente concepiti per una determinata funzione ortopedica, a differenza dei prodotti che possono essere utilizzati per scopi diversi (ad esempio, prodotti per articolazioni, legamenti o tendini sottoposti a sollecitazione eccessiva a seguito di attività sportive o scrittura a macchina, e prodotti che si limitano ad alleviare il dolore nella parte del corpo compromessa o inferma, ad esempio a causa di un’infiammazione). Gli «oggetti e apparecchi di ortopedia» devono impedire completamente un determinato movimento della parte del corpo compromessa o inferma (per esempio articolazioni, tendini, legamenti) al fine di evitare ulteriori lesioni o deformazioni fisiche o il loro aggravarsi e sono distinti da altri prodotti che non possono impedire determinati movimenti, ma impediscono i movimenti riflessi (ossia i movimenti involontari) grazie alla loro relativa rigidità dovuta, ad esempio, a stecche flessibili, cuscinetti di pressione, materiale tessile non elastico e fasce a strappo.».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2020

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NOTA esplicativa voce doganale 90.21

9021. Oggetti e apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce e altri oggetti e apparecchi per fratture; oggetti e apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi e altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità

I. Oggetti e apparecchi di ortopedia
Gli articoli e apparecchi ortopedici sono definiti nella nota 6 di questo capitolo; essi servo-no:
- sia a prevenire o a correggere certe deformità del corpo;
- sia a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un'operazione o una ferita.
Fra questi oggetti e apparecchi si possono citare:
1) Gli apparecchi di coxalgia.
2) Gli apparecchi usati dopo la resezione dell'omero.
3) Gli apparecchi per mascellari.
4) Gli apparecchi dette "palette" per il raddrizzamento delle dita.
5) Gli apparecchi per raddrizzare la testa e la colonna vertebrale (morbo di Pott).
6) Le scarpe ortopediche e le suolette interne speciali, concepite allo scopo di corregge-re le affezioni ortopediche del piede, a condizione che siano 1° fabbricate su misura o 2° fabbricate in serie, presentate singolarmente e non a paia e concepite per adeguarsi senza distinzione ad ogni piede.
7) Gli articoli di ortodonzia (apparecchi di raddrizzamento, archi, anelli, ecc.) usati per correggere le deformità della dentatura.
8) Gli apparecchi per l'ortopedia del piede (per i piedi storti, per discarico della gamba, con o senza molla per il piede, sollevatori di piedi, ecc.).
9) I cinti erniari (inguinali, crurali, ombelicali, ecc.).
10) Gli apparecchi di raddrizzamento contro la scogliosi e la deviazione della figura, non-ché tutti i busti e le cinture medicochirurgiche (comprese alcune cinture antiptosiche) caratterizzati:
a) sia dalla presenza di cuscinetti, cuscini, stecche o molle speciali, adattabili secondo il paziente;
b) sia dalla natura delle materie costitutive (cuoio, metallo, materie plastiche, ecc.);
c) sia ancora dalla presenza di parti rinforzate, di pezzi rigidi di stoffa o di strisce di differente larghezza.
La speciale concezione di questi oggetti risponde a una funzione ortopedica determinata e li differenzia dai busti e cinture ordinari, anche se questi hanno anche un'effettiva funzione di supporto o di sostegno. In particolare, le cinture per la gravidanza, per la maternità e altre simili, rientrano nella voce 6212.
11) I sospensori ortopedici (esclusi, per esempio, i semplici sospensori di maglia). Appartengono inoltre a questo gruppo le grucce e le stampelle- bastoni (esclusi i semplici bastoni per ammalati o handicappati, anche di fattura speciale, che rientrano nella vo-ce 6602).
Sono pure compresi in questa voce gli apparecchi che facilitano il cammino, conosciuti col nome di deambulatori, fornendo agli utenti che li spingono un appoggio. Costituiti in generale da un telaio tubolare di metallo, sono muniti di tre o quattro ruote (fra cui alcune piroettanti), di impugnature e di freni a mano. I deambulatori possono essere regolati in altezza e possono essere equipaggiati da un sedile ubicato fra le manopole e di un cestino in fili me-tallici per il trasporto di effetti personali. Il sedile permette agli utenti di riposarsi temporaneamente a seconda delle necessità.

Sono esclusi da questa voce:
a) Le calze per varici (n. 6115);
b) I semplici protettori o riduttori della pressione delle callosità del piede (n. 3926, se so-no di materie plastiche o n. 4014 se sono di gomma alveolare fissata su garza a mezzo di un cerotto adesivo).
c) I cinti e le fasce dei tipi citati nella nota 1 b) di questo capitolo quali i cinti di gravidanza o i cinti per la maternità (generalmente n. 6212 o 6307).
d) Le calzature di serie la cui suoletta è costituita da un semplice rialzo destinato a sostenere la volta plantare (capitolo 64).

Sono pure compresi in questa voce gli articoli ortopedici per animali, come: cinti erniari, cinghie per ernia, apparecchi per immobilizzare piedi e gambe, corregge e tubi speciali per impedire agli animali di patire il ticchio, fasce per prolassi (per evitare il rilassamento di un organo: retto, utero, ecc.), protettori per corna. Tuttavia, i dispositivi di protezione consistenti in semplici articoli di selleria o di bardatura per qualsiasi animale (per esempio proteggi tibia per cavalli) sono esclusi da questa voce (n. 4201).

II. Stecche, docce e altri oggetti e apparecchi per fratture
Gli oggetti e apparecchi per fratture servono a immobilizzare le parti del corpo colpite, (onde permetterne la distensione o la protezione) oppure a ridurre le fratture. Vengono pure impiegati per il trattamento delle lussazioni e di altre lesioni articolari).
Alcuni di questi oggetti e apparecchi possono essere fissati sul paziente stesso (è il caso segnatamente, per esempio, delle docce per fratture, di fili metallici, di zinco, di legno, ecc., per immobilizzare le membra, delle stecche costituite da liste ingessate per il gomito, degli apparecchi per la cassa toracica, ecc.), o essere adattati su un letto, una tavola o un altro supporto (cerchi di protezione, apparecchi per fratture detti di "distensione" a montanti tubolari destinati a sostituire le docce per fratture o tavolette, ecc.). Tuttavia, gli apparecchi di questa ultima specie, uniti inscindibilmente a un letto, una tavola o un altro supporto, sono esclusi da questa voce.

2)  La Legge 28 luglio 1989, n. 263, art. 1, comma 3-bis,

"3-bis. Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacita' motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97.


3) La Circolare del Ministero delle Finanze 189/1994,

chiarisce il concetto di applicabilità dell’aliquota agevolata, specificando che:
“l'aliquota agevolata del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di ausili e protesi che per loro caratteristiche oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti e che non possono, quindi, avere altro impiego se non quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee. Ne consegue che l'aliquota agevolata non puo' applicarsi alle cessioni di quei presidi per i quali, attesa la loro possibile utilizzazione promiscua, non e' dato di individuare, all'atto di effettuazione delle relative cessioni, il loro effettivo impiego da parte di soggetti aventi menomazioni funzionali permanenti. In queste ipotesi, pertanto, l'agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni effettuate direttamente nei confronti dei soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della UU.SS.LL. di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell'acquirente”.

4) Il D.M. 14/3/98
Ha esteso l’aliquota agevolata del 4% anche per le cessioni di alcuni sussidi tecnici ed informatici. Ovvero quelli rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap, le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del inguaggio.


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