Federazione Italiana Degli Operatori in tecniche ortopediche

ARTICOLO FISCO OGGI - INDIVIDUAZIONE...

  • Home
  • ARTICOLO FISCO OGGI - INDIVIDUAZIONE...
19-05-2009 / 4 minuti, 47 secondi

ARTICOLO FISCO OGGI - INDIVIDUAZIONE E TASSAZIONE DI PROTESI E AUSILI



Individuazione e tassazione di 'protesi e ausili'
Occorre fare riferimento alla classificazione doganale e valutare caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti
A cura di Cesare Rossi


La certificazione di dispositivo medico di un bene sanitario non è di per sé condizione sufficiente per l'applicazione del trattamento Iva agevolato previsto per le protesi e gli ausili, ben potendo detto bene essere destinato a finalità sanitarie diverse da quelle proprie delle protesi e degli ausili. Di contro, la qualificazione di un bene come protesi o ausilio non può prescindere da un'analisi merceologica e da un esame delle caratteristiche tecniche e funzionali del bene medesimo.


Le protesi in genere

Il n. 30 della tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972 consente di applicare l'aliquota Iva ridotta del 4 per cento alle cessioni delle protesi.
Per l'individuazione di tali beni, occorre fare riferimento all'inquadramento doganale, giacché la norma fiscale citata elenca le protesi da agevolare, facendo riferimento alla voce, non più vigente, 90.19 della tariffa doganale; attualmente, detti beni sono indicati nella voce 90.21, sezione XVIII, capitolo 90 della tariffa doganale in uso.
L'elenco dei beni agevolati, indicati dalla norma fiscale, riproduce nella sostanza il contenuto della suddetta voce doganale: apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità.
In base a quanto previsto dal successivo n. 33 della tabella in rassegna, risultano altresì agevolate le componenti parte dei beni precedentemente elencati: anche in tal caso diviene fondamentale l'analisi doganale del prodotto. Quest'ultimo, infatti, potrebbe costituire, non parte di protesi, bensì bene dotato di propria individualità; è il caso del prodotto farmaceutico o della composizione per l'odontoiatria, inclusi rispettivamente nelle voci doganali 3006 e 3407, per la cui tassazione Iva non può dunque farsi riferimento alla disciplina delle protesi.

Le protesi residuali e gli ausili

Il n. 41-quater della citata tabella Iva prevede che la tassazione con l'aliquota al 4 per cento si applichi in favore delle protesi e degli ausili, destinati ad alleviare o curare menomazioni funzionali permanenti.
Trattasi di beni che si presentano come categoria residuale rispetto a quelli elencati nel n. 30 della tabella Iva, giacché risultano svincolati dall'inquadramento doganale richiesto espressamente da tale norma.
Pertanto, ai fini della corretta applicazione dell'Iva ridotta, occorre valutare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti che si vogliono tassare, nonché la circostanza dell'utilizzazione esclusiva da parte di soggetti affetti da patologie invalidanti in modo permanente.

Le protesi residuali

Circa le caratteristiche di tali prodotti può ritenersi, facendo riferimento al nomenclatore tariffario delle protesi, che i medesimi debbano:
1. esser portati sulla persona o impiantati nel corpo umano
2. compensare una deficienza o un'infermità del corpo umano, attraverso l'assunzione o sostituzione di una funzione svolta dall'organo compromesso
3. svolgere un'azione meccanica.

In proposito si rileva, poi, che il requisito sub 3) potrebbe essere soddisfatto dalla certificazione Ce di dispositivo medico, prevista dalla direttiva comunitaria 93/42/Cee.
Infatti, per dispositivo medico s'intende ogni apparecchio, strumento, sostanza, o altro prodotto che sia utilizzato a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia, e che non eserciti la sua azione principale con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico (articolo 1 del Dlgs n. 46/1997); in tal senso il dispositivo medico garantirebbe che il prodotto funziona essenzialmente in modo meccanico, ma non rappresenterebbe di per sé condizione sufficiente per l'applicazione dell'Iva ridotta prevista dalla norma in esame.
Peraltro, la registrazione di un prodotto come sostanza medicinale, ai sensi del Dlgs n. 178/1991, imporrebbe di applicare nei confronti del medesimo il trattamento Iva (tassazione al 10 per cento) previsto dal n. 114, parte III, della tabella più volte citata, anche se nei limiti posti da tale norma.

Gli ausili

Attesa la definizione che le norme di settore pongono in merito alla nozione di ausilio, può assumersi che il medesimo tende in generale a migliorare la qualità di vita del disabile, alleviandone le disfunzioni conseguenti al verificarsi della patologia invalidante; in tal caso l'azione curativa non avviene, come per le protesi, tramite l'assunzione o sostituzione delle funzioni dell'organo umano coinvolto nella menomazione.

Limiti all'applicazione dell'Iva agevolata

La norma Iva in esame prevede, tuttavia, che protesi residuali e ausili fruiscano dell'aliquota ridotta quando la menomazione funzionale, per la cui cura i medesimi vengono acquistati, non è legata a situazioni temporanee.
Al riguardo la risoluzione n. 336/E del 2002 ha precisato a scopo cautelativo che quando si è in presenza di beni che, per caratteristiche e qualità sono suscettibili di una diversa utilizzazione rispetto alla cura della menomazione permanente, occorre che tale ultima circostanza debba essere comprovata attraverso un'adeguata certificazione.
Naturalmente, tale certificazione non è necessaria laddove tali beni siano ritenuti per vocazione come destinati a soggetti disabili, cioè oggettivamente non suscettibili di un uso diverso da quello relativo alla cura di menomazioni permanenti (risoluzione n. 253/E del 2002)

Alcune precisazioni dell'Agenzia
Circa l'aspetto esteriore del prodotto protesi, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente (risoluzione n. 18/E del 2002) che, fermo restanti le condizioni sopra richiamate, non rileva la circostanza che il medesimo possa avere una consistenza fisica di sostanza, differente rispetto agli altri prodotti che possono più agevolmente definirsi strumenti o apparecchi di protesi.
In tale caso è stato, infatti, ritenuto preminente, ai fini della corretta qualificazione Iva, il sistema di azione del prodotto, che agevola in modo meccanico il superamento di una deficienza/infermità del corpo umano; peraltro, tale meccanismo curativo rileverebbe, ai fini fiscali, anche se l'utilizzo del bene fosse strumentale alla sola fase chirurgica di eliminazione della deficienza o infermità (risoluzione n. 59/E del 2003).

------------------------
FiscoOggi è una pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio stampa
Testata registrata al Tribunale di Roma il 19.9.2001 con n. 405/2001

Qui sotto trovate link e file scaricabili in riferimento a quanto sopra.

n. 30 della tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972





ALLEGATI SCARICABILI

risoluzione RIS 253-2002
risoluzione RIS 18-2002
risoluzione RIS 59-2003
risoluzione RIS 336-2002