Federazione Italiana Degli Operatori in tecniche ortopediche

DECRETO MILLEPROROGHE 2016

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23-10-2015 / 5 minuti, 51 secondi

DECRETO MILLEPROROGHE 2016



PUBBLICATO SULLA G.U. n.302 del 30-12-2015 IL DECRETO  MILLEPROROGHE 2016 - DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Il decreto proroga fino al 30.9.2016 le tariffe per l'assistenza protesica ex DM 332/99 e successivi aggiornamenti. 


Relazione tecnica all’art. 6 Articolo 6 – (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute).

  Il comma 1 fa riferimento al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che ha recepito la direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, in materia di requisiti minimi di formazione della gente di mare.
      In particolare, l'articolo 11, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 71 del 2015 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, da adottare sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che disciplini i contenuti, i metodi e i mezzi di insegnamento, nonché le procedure di qualificazione dei docenti dei corsi di formazione della gente di mare e le relative norme di qualità. Il comma 3 dello stesso articolo 11 ha inoltre introdotto una norma transitoria sul rinnovo dei certificati, assegnando un termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo per provvedere al rinnovo dei certificati che sono stati rilasciati da oltre cinque anni. Al riguardo, si rileva che le norme vigenti non contemplano un termine di scadenza dei certificati e neppure disciplinano una procedura di rinnovo, con la conseguenza che i certificati di validità ultraquinquennale potrebbero essere considerati scaduti e in tale ipotesi si verrebbe a creare un danno agli oltre diecimila lavoratori marittimi che vedrebbero scaduto il proprio certificato di addestramento senza sapere come rinnovarlo in assenza della disciplina ministeriale.
      Pertanto, la disposizione in esame stabilisce che il termine di otto mesi, previsto al citato comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 71 del 2015 per il rinnovo dei predetti certificati, sia prorogato di dieci mesi, onde consentire ai lavoratori marittimi di rinnovare i certificati in parola secondo le modalità stabilite dalla normativa in via di definizione, anche al fine di poter meglio provvedere ai predetti adempimenti senza che venga pregiudicata l'operatività del personale marittimo interessato.
      Il comma 2 è volto a posticipare di un anno il termine del 1 gennaio 2015, per l'adozione del decreto finalizzato a rivedere l'attuale sistema e il metodo della remunerazione della filiera del farmaco, tenendo conto della complessità della procedura prescritta dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. La proroga si rende necessaria anche in considerazione del fatto che i lavori tecnici di coordinamento presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta delle nuove modalità di remunerazione della filiera distributiva sono già stati avviati e necessitano, tuttavia, di un ulteriore periodo per consentire l'adozione del processo di riforma previsto dalla legge.
      Il comma 3 ha ad oggetto la proroga della validità delle tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, determinate con il decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, il cui termine di validità è attualmente fissato dal comma 16 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
      La necessità di detta proroga è dettata principalmente dall'esigenza di provvedere anche alla definizione delle tariffe nazionali per tutte le prestazioni nuove o modificate che saranno incluse nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (prevalentemente nell'area dell'assistenza specialistica ambulatoriale), nonché alla definizione delle nuove tariffe dei dispositivi «su misura» relativi all'assistenza protesica, che saranno anch'essi inclusi nello schema dell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, ai sensi dell'articolo 1, comma 553, della legge di stabilità 2016, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità stessa, ossia dal 1 gennaio 2016. L'assenza di tariffe associate alle nuove prestazioni introdotte nei nuovi livelli essenziali di assistenza ne renderebbe impossibile la concreta applicazione.
      È necessario, peraltro, che il lavoro finalizzato alla definizione delle nuove tariffe di riferimento si giovi anche delle analisi, degli studi e delle risultanze dell'attività della commissione permanente già prevista dall'articolo 9 del Patto per la salute 2014-2016 e che sarà presto istituita con decreto del Ministro della salute, costituita da rappresentanti dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, della Conferenza delle regioni e delle province autonome nonché dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), con il compito, tra gli altri, di aggiornare e manutenere le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie) e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al citato decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, nonché dell'assistenza protesica.
      Per tutto quanto esposto, la disposizione in esame proroga:

          al 30 settembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento individuate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, per l'assistenza specialistica e protesica;

          al 31 dicembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento individuate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, per l'assistenza ospedaliera.

      Il comma 4 è finalizzato a consentire, anche per l'anno 2015, in via transitoria ed eccezionale, l'utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, ai sensi dell'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine si estende al predetto anno 2015 la procedura di cui al quinto periodo del citato comma 67-bis, prevista per l'anno 2014, pur sempre nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo del comma medesimo, ferma restando la misura percentuale della quota premiale, individuata nello 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, dall'articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012.

Articolo 6. - (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute).

        1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole: «sono rinnovati entro 8 mesi», sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati entro 18 mesi».

        2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro il 1 gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1 gennaio 2017».

        3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, è sostituito dal seguente:

        «16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15,  nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali princìpi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali princìpi di coordinamento della finanza pubblica».

        4. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2014», sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2015».