Federazione Italiana Degli Operatori in tecniche ortopediche

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI PROFESSIONE

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25-10-2017 / 15 minuti, 47 secondi

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI PROFESSIONE



FOCUS/SANITA' 24 ORE - GIUGNO 2016
L’utilizzo di biomedicali implica delle responsabilità sulla salute del paziente; Medico e produttore hanno obblighi riconosciuti da molte sentenze. (LEGGI ARTICOLO SANITA' 24 ORE)

TAR LAZIO – SENT. 10411 / 2016

Riconosciuta la competenza degli infermieri,  per le prestazioni seat&treat ; in virtù di quanto disposto dall’art. 1 della legge 251/00, laddove prevede che: “Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza”.


TAR LAZIO – ORD. 4169/2015 (ROMA, SEZIONE 3Q) 
Conferma del provvedimento Ministero Salute di diniego riconoscimento titolo di “tecnico ortopedico” conseguito in Croazia;


TAR LAZIO – SENT. 1503/2015 (ROMA, SEZIONE 3Q)  

Diniego di riconoscimento del titolo professionale di tecnico ortopedico conseguito in Croazia;


Corte di Cassazione Penale n. 27775/2013, sez. IV del 25/6/2013
Paziente cade dall'apparecchio solleva malati e muore: responsabili progettista e manutentore del dispositivo


CONSIGLIO DI STATO - parere Numero 00899/2014 del 17/03/2014 
Accolto il  Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da FIOTO, Federazione Italiana Operatori Tecniche Ortopediche, per l’annullamento, previa sospensiva, della nota ministeriale dell’11 aprile 2013, recante l’esclusione dell’accertamento della rappresentatività, a livello nazionale, delle Associazioni professionali dell’area sanitaria.
Il Consiglio di Stato riconosce che la formula, generica e ambigua, utilizzata nell’articolo 3, comma 1 del decreto ministeriale del 22 aprile 2012, secondo cui il riconoscimento va richiesto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto non ha carattere di perentorietà e pertanto l'istanza per il  riconoscimento della rappresentatività presentata da FIOTO nei termini di legge, deve essere accolta.


CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA 28 FEBBRAIO 2014 N. 4866
CONFERMATO IL LICENZIAMENTO: SENZA UN TITOLO EQUIPOLLENTE IL PROFESSIONISTA SANITARIO NON PUO' ESERCITARE.
Il Massofisioterapista che ha iniziato l'attività prima dell'entrata in vigore del Dm 27 luglio 2000 e non aveva conseguito un corso triennale riconosciuto non può esercitare la professione. È questa la motivazione della sentenza n. 4866/2014 depositata il 28 febbraio dalla sezione Lavoro della Cassazione, che conferma una pronuncia con cui la Corte d'appello di Napoli respinse il ricorso di un lavoratore licenziato da parte di un centro fisioterapico perché in possesso solo di un diploma biennale.


CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA CIVILE N. 870/2014 
PUBBLICITA' SANITARIA NON SANZIONABILE SENZA UNA INDICAZIONE CHIARA DEGLI ELEMENTI DI NON TRASPARENZA E VERIDICITA'
L'Ordine non può sanzionare un professionista sulla base di argomentazioni che non mettano chiaramente in luce il percorso logico che proverebbe la mancanza di trasparenza e veridicità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un odontoiatra che era stato sospeso dall'esercizio della professione per tre mesi.


CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 11545 UD. 15 DICEMBRE 2011 - DEPOSITO DEL 23 MARZO 2012 
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE - SVOLGIMENTO DELLA MEDESIMA IN MODO CONTINUATIVO, ORGANIZZATO E RETRIBUITO - REATO - CONFIGURABILITA'
Con la decisione in esame la Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha affermato i seguenti principi:
a) «Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato»;
b) «Le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, non integrano il reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale, quali disciplinate, rispettivamente, dai dd.PP.RR nn. 1067 e 1068 del 1953, anche se svolte – da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali - in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione; a opposta conclusione, in riferimento alla professione di esperto contabile, deve invece pervenirsi se le condotte in questione siano poste in essere, con le caratteristiche suddescritte, nel vigore del nuovo D.Lgs n. 139 del 2005».  
(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore A. Cortese)

TAR LAZIO - SENT. 1704/2012
(In materia dei servizi resi dal fisioterapista in Farmacia)
(…) Le farmacie svolgono istituzionalmente e obbligatoriamente un’attività commerciale, di compravendita di prodotti farmaceutici, che ne giustifica l’esistenza e l’articolata presenza sul territorio. A questa attività obbligatoria possono aggiungere, ove lo ritengano conveniente, un’attività assolutamente residuale di mera assistenza all’utente del S.s.n. che ha difficoltà nella ricerca di un fisioterapista al quale affidare la realizzazione del programma di recupero, previsto dal medico di medicina generale autore della prescrizione. (…)
La legge non impone che il paziente sia affidato alle cure del medico specialista (medico fisiatra) anche quando il medico generico ritiene di essere in grado di provvedere autonomamente sul piano sia diagnostico che terapeutico, affidando al fisioterapista la fase attuativa del programma riabilitativo con lui concordata (...).
(visualizza le altre sentenze emesse dal TAR LAZIO con cui sono stati respinti i ricorsi vs. il dlgs 153/2009 sui servizi in farmacia)


TAR EMILIA ROMAGNA - SENT. N. 303/2011 
(Sui criteri adottati dall'amministrazione nel bando di concorso per la qualifica di dirigente unico professioni sanitarie).

(...) L’amministrazione che mette a concorso 2 soli  posti di dirigente nelle professioni sanitarie, trattandosi di qualifica unica,  non può limitare l’accesso soltanto ad alcune aree professionali, ma deve dare la possibilità di accesso al concorso a tutte le professioni sanitarie ricomprese nelle 4 aree. Nel caso di specie l’amministrazione, al fine di essere coerente con quanto deliberato nella indizione del concorso e con quanto previsto dal raggruppamento delle professioni effettuato dagli articoli 1 e 2 della legge 10 agosto 2000 n. 251, avrebbe dovuto indire un concorso per selezionare la figura dirigenziale nelle aree infermieristica e ostetrica e un altro per coprire la rimanente parti delle professioni sanitarie.


TAR LAZIO – SENT. N. 3160/2009 (Sui criteri di rappresentatività delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate ) .

(…) Le associazioni che operano nell’ambito delle professioni sanitarie posseggono criteri di rappresentatività contraddistinti, e sono ampiamente regolamentate. Se l’unico tassello mancante è l’applicazione della legge 43/06 (ovvero la costituzione di Ordini - Albi professionali), ciò non toglie che il Dm 28 aprile 2008 del ministero della Giustizia possa essere dichiarato nullo. Il Tar Lazio, con la sentenza 3160/2009 ha accolto il ricorso presentato da otto associazioni per l’annullamento del decreto 28/4/2008 , che trattava « requisiti per la individuazione e l’annotazione degli enti nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate», in quanto il Dm 28 aprile avrebbe inteso «Prescrivere una nuova verifica dei requisiti di rappresentatività, unitamente all’obbligo di iscrizione in un apposito registro» che nessuna legge prevede. In definitiva, il provvedimento non si limitava a chiarire le modalità per l’individuazione dei criteri per la valutazione della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni, ma ha integrato la previsione legislativa attraverso norme destinate, con carattere di generalità e astrattezza, a innovare l’ordinamento giuridico, e ciò in assenza della necessaria previsione della norma di rango primario. Di qui, la fondatezza delle censure e, l’annullamento del decreto del 2008.


TAR LOMBARDIA – SENT.N.30/2008 (Sulla non esclusiva centralità del medico fisiatra nella formulazione del piano riabilitativo).

Il TAR LOMBARDIA ha bocciato la delibera della Regione Lombardia sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nella parte in cui detta i Criteri per l'erogazione della Medicina Fisica e Riabilitazione, nonché di tutti gli atti ad essa connessi, presupposti o conseguenti. In particolare il TAR ha riconosciuto profili di illegittimità della delibera regionale, laddove incentra l’intero percorso riabilitativo sulla figura del medico ledendo l’autonomia riconosciuta dalla L. 251/00 alla figura del fisioterapista.  “Il piano riabilitativo individuale ben può essere validato da un medico specialista in medicina fisica e riabilitazione coinvolgendo un profilo diagnostico sicuramente di competenza medica, purché si chiarisca anche il possibile ruolo del fisioterapista nelle valutazioni funzionali relative al paziente”.


TAR LAZIO – SENT. N. 1327/2006 (Sulla cessata vigenza dei corsi per meccanici ortopedici ed ernisti a decorrere dall’anno scolastico 1995/96) . 
(…) IL TAR riconosce legittima la decisione della Regione Campania (ribadita dal Ministero della salute) a non concedere l’autorizzazione all’Istituto E. FERMI   (gestore dal 1979 di corsi di durata annuale per meccanici ortopedici ernisti)  ad avviare per l’anno 1995/96, il corso in oggetto, in ragione della istituzione del profilo professionale di ‘tecnico ortopedico’ di cui al D.M. 14 settembre 1994 n. 665; il nuovo profilo subordina l’abilitazione all’esercizio della professione al conseguimento di un diploma universitario al termine di un corso triennale facendo venir  meno la possibilità di rilasciare abilitazioni al termine di un corso di durata solo annuale e per un profilo professionale ormai soppresso.  Né vale il principio,  richiamato da parte ricorrente, all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 1992, il quale dispone che “i corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994, garantendo, comunque, il  completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso”. Infatti la garanzia del completamento degli studi prevista in tale disposizione si riferisce espressamente ai corsi – evidentemente di durata pluriennale - cui gli studenti si sono iscritti entro il 1° gennaio 1994, in tal modo consentendo il conseguimento del titolo abilitante anche oltre il termine di due anni entro il quale è prevista la soppressione dei corsi disciplinati dal precedente ordinamento, con conseguente esclusione dal campo di applicazione di tale norma delle ipotesi, quale quella in esame, in cui le iscrizioni siano avvenute in data successiva. (...)


TAR LAZIO SENT. N. 2337/1998 (Sulle competenze professionali del tecnico ortopedico e del podologo in materia di trattamento ortesico). 
(…) Le operazioni definite “interventi ortesici” di competenza del podologo, che si evincono dalla disposizione normativa impugnata D.M. 666/1994, riguardano solo ed esclusivamente l’applicazione di ortesi digitali o avampodaliche  che nulla hanno a che vedere con le ortesi ortopediche.
Le prime infatti sono applicate direttamente al piede e non alla scarpa e tendono ad alleviare il dolore provocato dalla callosità e dai disturbi di appoggio; le seconde, progettate e costruite per rimuovere la causa che determina l’alterazione, sono sempre annesse alla calzatura e sono “effettuabili” solo dal tecnico ortopedico su prescrizione medica e il  successivo collaudo (…).


TAR VENETO SENT. N. 3058/2003 (Sul principio dell’autonomia riconosciuto alle professioni sanitarie dalla L. 251/2000) . 
(…) La norma contenuta nell’art. 2, I comma della legge n. 251/00, che prevede che gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgano i compiti loro attribuiti “con titolarità ed autonomia professionale” ha inteso semplicemente affermare l’autonomia di tutte le figure professionali sanitarie nel rispetto delle reciproche competenze.  …
  La titolarità e l’autonomia professionale con le quali gli operatori sanitari della riabilitazione esercitano i propri compiti non possono, infatti, che svolgersi nell’ambito delle competenze correlate al profilo professionale da ciascuno posseduto.
  Ed invero, dopo l’iniziale richiesta del medico curante, l’accesso alle prestazioni riabilitative si attua, secondo le determinazioni qui censurate, attraverso la visita fisiatrica (ove viene effettuata la diagnosi), a seguito della quale viene redatto uno specifico progetto riabilitativo individuale ove vengono individuati i trattamenti sanitari riabilitativi adeguati (prescrizioni del medico).
Successivamente il paziente viene affidato all’èquipe riabilitativa, formata da una pluralità di operatori sanitari – compreso il medico fisiatra che ha effettuato la visita –, ciascuno operante nel settore di propria competenza e coordinati dal fisiatra in qualità di soggetto responsabile del progetto.
Né potrebbe essere diversamente, atteso che la titolarità delle funzioni e l’autonomia professionale di ciascun operatore componente di un gruppo che si propone il perseguimento di uno specifico obiettivo trovano compiuta espressione e possibilità di manifestazione proprio (nell’esistenza e) nel rispetto delle prescrizioni indicate dal coordinatore, quale figura preposta ad indirizzare le singole energie, evitando inutili e controproducenti dispersioni, verso l’obiettivo stesso.
 compito dell’èquipe, dunque, è l’attuazione del progetto riabilitativo – contenente le prescrizioni per il raggiungimento dell’obiettivo finale - attraverso la predisposizione di singoli “programmi” di cura affidati alle varie professionalità (fisiatra, fisioterapista, logopedista, infermiere, etc.) presenti nell’èquipe stessa: programmi che, a loro volta, debbono garantire i risultati individuati nel progetto.
In tale contesto, pertanto, il singolo professionista è autonomamente responsabile della qualità, dell’adeguatezza e della conduzione del programma di cura affidato alla sua competenza e, quindi, correlativamente (ancorché in parte qua), del buon esito dell’intero progetto riabilitativo.
Tutti i componenti dell’èquipe, dunque, espletano gli adempimenti professionali di rispettiva competenza in assoluta autonomia, nel solo rispetto delle prescrizioni – conformemente, peraltro, alla previsione di cui all’art. 1, II comma del DM n. 741/94 – contenute nel progetto riabilitativo, di carattere multidisciplinare, redatto dal fisiatra, medico diagnosticante e responsabile della riuscita del progetto stesso.  (…) .

TAR LAZIO SENT. N. 11517/2004 (Sul ruolo e le competenze del Tecnico Ortopedico nelle mansioni di utilizzo del sistema Cad-Cam e del baro podometro)
(…) La metodologia del sistema CAD CAM riguarda…  l’utilizzazione combinata di una particolare strumentazione informatica (es. baropodometro elettronico), capace di rilevare e quantificare con precisione tridimensionale misure e pressioni, quindi, di ausilio alla migliore realizzazione della protesi secondo quanto diagnosticato e prescritto dal medico specialista per tipologia di menomazione. ….
…La metodologia del baropodometro si pone come mezzo complementare ad un iter che passa attraverso una diagnosi ed una prescrizione del medico specialista per ogni tipologia di menomazione; vi è pertanto un’attività diagnostica eseguita a monte e poi utilizzata da un tecnico ortopedico per la costruzione dell’ausilio protesico di cui il paziente necessita, mediante l’utilizzo anche di apparato informatico. (…). 


TAR LAZIO SENT. N. 1755/2004  (Sulla Responsabilità dell’operatore sanitario per omissione dei controlli necessari previsti dal trattamento terapeutico)
(…) la mancata effettuazione dei controlli radiologici nei tempi previsti assume rilievo disciplinare, integrando un comportamento professionale censurabile in quanto difforme dai suggerimenti derivanti dalla prassi, con conseguente legittimità del gravato provvedimento di irrogazione della contestata sanzione (…).

Corte di Cassazione – Sezione  Terza - CIVILE - SENTENZA N. 20985 DEL 8 OTTOBRE 2007 - RESPONSABILITA' CIVILE - (RESPONSABILITA' DA PRODOTTI DIFETTOSI - RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO)
Nell’ipotesi di responsabilità civile da prodotti difettosi, disciplinata dal d. P.R. 24 maggio1988, n. 224, il danneggiato deve provare il danno, il rapporto causale tra l’utilizzo del prodotto e il danno, e che l’uso del prodotto ha comportato risultati anomali rispetto alle normali aspettative, cioè che il prodotto, durante l’uso, si è dimostrato difettoso non offrendo la sicurezza che ci si poteva legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze. E’ il produttore invece che deve provare che il difetto non esisteva quando il prodotto è stato messo in circolazione (fattispecie relativa allo svuotamento di una protesi mammaria, avvenuto due anni circa dopo il suo inserimento nel corpo della danneggiata).


Corte di Cassazione  25 settembre 2003, sezione VI penale (Sull’esercizio abusivo di una professione sanitaria da parte del medico). 
Non costituisce il reato di esercizio abusivo della professione di fisioterapista lo svolgimento di attività di riabilitazione da parte di un medico  (…) E’ risaputo che l'articolo 348 c.p. ha natura di norma penale in bianco, che postula, come si evince dalla stessa formulazione del testo normativo, l'esistenza di altre disposizioni di legge, che stabiliscono le condizioni oggettive e soggettive, in difetto delle quali non è consentito, ed è quindi abusivo l'esercizio di determinate professioni.
Nella fattispecie: il decreto legislativo n. 502 del 1992 e il decreto del Ministero della Sanità del 3 maggio 1994. Il primo ha, tra le altre cose, ampliato e modificato i profili sanitari dei non laureati in rapporto alle nuove esigenze dei servizi pubblici e privati, ha, altresì, approvato gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario di durata triennale e ha abilitato all'esercizio della professione coloro che hanno conseguito il diploma universitario, previa iscrizione al relativo albo.
Il decreto del ministero del '94, ha individuato la figura del fisioterapista a livello universitario e il relativo profilo professionale. Ha disciplinato, inoltre, il percorso formativo che termina nel rilascio di un attestato di formazione specialistica e nell'iscrizione nel relativo albo. (…) La normativa richiamata è riferita ai non laureati e non ai medici che già sono in possesso della stessa. Il diploma di specializzazione nella riabilitazione, dunque, non può costituire un requisito indispensabile per esercitare la terapia riabilitativa da parte di un medico. L'attività medica è caratterizzata, precisamente, da autonomia sia nella scelta dell'intervento sia nell'accettazione o meno delle domande di assistenza…….Il medico, come professionista, parte di un contratto d'opera, o di un rapporto di lavoro subordinato, può esplicare la professione nei settori di diagnosi o di cura, e poiché la sanità comprende la medicina preventiva, quella riabilitativa, l'igiene, la diagnostica strumentale di laboratorio, ecc., in ciascuno di tali settori, egli può prestare la propria opera, previo conseguimento dell'iscrizione all'albo professionale, che il D.M. 15 novembre del 1980 subordina al superamento di alcune prove sull'idoneità del candidato a offrire prestazione di medicina curativa o riabilitativa
(…) Nulla vieta a chi è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della medicina di scegliere la branca di essa da praticare, escludendone altre. Il titolo, dunque, di cui parla l'articolo citato, il 348 c.p., per evitare l'abusivismo nell'esercizio dell'attività professionale, è la sola laurea in medicina con l'iscrizione all'albo.


Corte di Cassazione -  Sezione Sesta - Penale - sentenza n. 86331 del 24.09.1996 (In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione - in particolare ai fini della configurabilità del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio di cui all'art. 319 cp - per valutare la contrarietà o meno della condotta del pubblico ufficiale ai suoi doveri, occorre aver riguardo non ai singoli atti, ma all'insieme del servizio reso al privato, per cui, anche se ogni atto separatamente considerato corrisponda ai requisiti di legge, l'asservimento costante della funzione, per denaro, agli interessi del privato concreta il reato di corruzione). 
Nella fattispecie, si trattava di medici ospedalieri i quali segnalavano ai pazienti le officine ortopediche cui rivolgersi per l'acquisto delle protesi e dei presidi ortopedici, e ricevevano dalle officine stesse una retribuzione per tale segnalazione. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto dagli imputati avverso la sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti, ha enunciato il principio di cui in massima, osservando, tra l'altro, che la condotta degli imputati era contraria ai doveri di ufficio, oltre che sotto il profilo della correttezza - dato che essa aveva creato un contesto, avente finalità diverse da quelle di pubblica utilità, nel quale l'emanazione di pur regolari prescrizioni di tutori e protesi poteva dar luogo a sospetti sull'operato della Pubblica Amministrazione - ma anche sotto il profilo del dovere di imparzialità del pubblico dipendente, compromesso dal rapporto tenuto con le officine ortopediche, con conseguente lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 319 cp e cioè dei principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione indicati nell'art. 97, comma primo, della Costituzione.