Federazione Italiana Degli Operatori in tecniche ortopediche

LEGGE BIANCO/GELLI - RESPONSABILITA'...

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21-03-2017 / 2 minuti, 5 secondi

LEGGE BIANCO/GELLI - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE SANITARIA



LEGGE  8 marzo 2017, n. 24 

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie. (17G00041)   (GU Serie Generale n.64 del 17-3-2017) note:  Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2017


DECRETI ATTUATIVI:


DECRETO 27 febbraio 2018 del Ministero della Salute .
Istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG).

Decreto 29 settembre 2017 del Ministero della Salute
Istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

Decreto 02 agosto 2017 del Ministero della Salute
Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (17A05598)


IL NUOVO SISTEMA NAZIONALE LINEE GUIDA - Snlg  

E' stato presentato il 7 maggio 2018 il nuovo sistema nazionale linee guida, che diventa l'unico punto di accesso per cittadini e operatori sanitari a linee guida di pratica clinica validate dall’Istituto Superiore di Sanità, come previsto dalla Legge 24/2017 sulla responsabilità professionale.

link collegamento al sito dell’Snlg

link di collegamento alla piattaforma informatica   


LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE BIANCO-GELLI

Nuovi profili di responsabilità sanitaria per tutti gli esercenti le professioni sanitarie:

- obbligatorietà delle polizze assicurative per tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private

- obbligatorietà delle polizze assicurative per ogni professionista che entri in rapporto, anche via telemedicina o in intramoenia, con il paziente.

- azione diretta del paziente nei confronti dell’impresa assicurativa o eventualmente, ad un Fondo di garanzia.

-  esclusa la punibilità del professionista sanitario per imperizia, nel caso in cui si dimostri che il professionista si sia attenuto alle raccomandazioni previste dalle linee guida validate e pubblicate on line dall’Istituto superiore di sanità.

I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA LEGGE:

- entro 90 giorni dalla pubblicazione andranno definite le funzioni della vigilanza, assegnata all’Ivass, sulle imprese di assicurazioni che intendono stipulare polizze sanitarie.

- entro 120 giorni il decreto a firma del ministero dello Sviluppo economico - previo accordo in conferenza Stato-Regioni - che elencherà i requisiti minimi delle polizze assicurative, con l’indicazione di classi di rischio cui far corrispondere massimali differenziati.

- entro 120 giorni il decreto intermin. Sviluppo economico-Salute che individuerà i dati sulle polizze obbligatorie per ospedali, cliniche e professionisti, nonché modalità e termini per la comunicazione, all’Osservatorio nazionale per le buone pratiche, dei dati sugli errori.

- entro 120 giorni un regolamento  per definire il perimetro del Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, alimentato da un contributo annuale delle imprese di assicurazione.

(SOLE 24 ORE - DIRITTO 24)
Assicurazione per la responsabilità civile professionale: ora obbligatoria per gli operatori sanitari
(Laura Opilio, Partner, Emanuele Saccone, Associate, CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni)