PUBBLICITA' DISPOSITIVI MEDICI - NUOVE DISPOSIZIONI MINISTERIALI
Premesso che nel nostro ordinamento, è vietata la pubblicità presso il pubblico dei dispositivi medici il cui impiego è connesso, per legge o per indicazione del fabbricante, ad un atto di un medico o di un altro operatore sanitario, che deve sempre essere posto nelle condizioni di poter operare in modo libero ed incondizionato, nell'interesse esclusivo del paziente.
Ciononostante, vi sono anche fattispecie in cui l'autorizzazione preventiva non è necessaria.
Il Ministero della salute ha ridefinito le fattispecie di pubblicità di dispositivi medici che non necessitano di autorizzazione ministeriale, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137:
- profilattici;
- accessori di dispositivi medici, come le montature per occhiali, a condizione che il messaggio pubblicitario si riferisca esclusivamente a proprietà non sanitarie.
E' altresì esclusa da preventiva autorizzazione ministeriale:
- la pubblicità, effettuata da un'azienda fabbricante o distributrice di dispositivi medici, che richiama la denominazione o il campo di attività delle medesime a condizione che non siano vantate specifiche proprietà di tali dispositivi, richiamati singolarmente, anche mediante l'immagine della loro confezione, o nel loro complesso;
- le forme di promozione, anche mediante l'utilizzo dell'immagine della confezione, di dispositivi medici realizzate attraverso la messa in vendita di confezioni multiple al prezzo della confezione unitaria o mediante modalità diverse di operazioni a premio o concorsi, fermo restando, anche in tali casi, il divieto di diffondere senza autorizzazione messaggi che, oltre a far riferimento alle modalità di promozione, si riferiscano a proprietà e caratteristiche del dispositivo medico;
- la pubblicazione dell'immagine o della rappresentazione grafica del dispositivo o del suo confezionamento sui listini dei prezzi di vendita e sugli annunci degli eventuali sconti praticati al pubblico;
- limitatamente alla vendita a distanza, di cui all'art. 6 del regolamento (UE) 2017/745, la pubblicazione dell'immagine o della rappresentazione grafica del dispositivo o della sua confezione nonché la descrizione e la destinazione d'uso così come riportate nelle istruzioni per l'uso, purché sia presente e consultabile la versione integrale delle predette istruzioni per l'uso.
(SITO UFFICIALE PUBBLICITA' DISPOSITIVI MEDICI)
ALLEGATI SCARICABILI
DM 26.1.2023 - Fattispecie pubblicità disp. med. esclusi da autorizzazioneArticolo About Pharma 15.2.2024- Avv. Stefanelli su nuove regole pubblicità dispositivi medici