RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ORDINI TSRM PSTRP
TAR LAZIO SENT. N. 01989/2023 –REQUISITI DI ISCRIZIONE AGLI ELENCHI SPECIALI AD ESAURIMENTO
Il Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2019 presuppone- ai fini dell’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso l’Ordine TSRM e PSTRP - il possesso di un titolo abilitante (…) Affinchè l’esperienza lavorativa possa essere reputata utile ai fini della valutazione del possesso dei requisiti per l’esercizio della professione e la conseguente iscrizione al neoistituito albo, è richiesta che la stessa sia stata svolta in base ai titoli abilitanti richiesti al momento della prima immissione in servizio ovvero dell’inizio dell’attività libero-professionale, oltre che per un periodo di tempo minimo. Il parere espresso dalla Commissione di Albo rispetto all’istanza di iscrizione all’elenco speciale, ha natura meramente interlocutorio–consultiva; in quanto la decisione sulla domanda di iscrizione è attribuita alla competenza del Consiglio Direttivo dell’Ordine presso il quale è stata presentata la domanda. Il parere reso dalla Commissione di Albo è invece privo di valenza provvedimentale e quindi non può essere impugnato.
TAR LAZIO N. 17145/2022 – OBBLIGO ECM DEI MASSOFISIOTERAPISTI
Il TAR ha riconosciuto illegittima la delibera n. 3/2022 della Commissione Nazionale ECM del 24.3.2022, nella parte in cui esclude i massofisioterapisti di cui all’art. 5 del D.M 9 agosto 2022 - e solamente a tali massofisioterapisti – dall’obbligo di ECM a far data 01.01.2023.
CONSIGLIO DI STATO N. 4513/2022 –DIFFERENTE DISCIPLINA DI PROFESSIONI SANITARIE E DI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO
Il Collegio ha confermato la legittimità del D.M. Salute del 9 agosto 2019 nella parte in cui prevede l’istituzione dell’elenco speciale dei massofisioterapisti (art. 5) In particolare il Collegio ha confermato quanto già delineato dal TAR circa la ricostruzione del quadro normativo di riorganizzazione del perimetro esclusivo delle professioni sanitarie … ribadendo che tutte le altre professioni non incluse in questo elenco di PPSS devono essere incluse nella categoria residuale di “operatori di interesse sanitario” tra cui il masso fisioterapista.
TAR LAZIO – SENT. 6719/2022 – NON EQUIVALENZA DEL TITOLO DI OPERATORE ORTOPEDICO SPECIALISTA UNIV. CROAZIA CON QUELLO DI TECNICO ORTOPEDICO
Il titolo di “operatore ortopedico specialista” conseguito in Croazia, non può essere riconosciuto equivalente a quello italiano perchè sono sostanzialmente diversi proprio in relazione al requisito di ammissione al citato corso. Infatti, in Croazia, il titolo di ammissione al corso di operatore ortopedico specialista è il diploma di scuola media inferiore, mentre in Italia è richiesto il diploma di scuola media superiore di cinque anni. Non solo. Distinte e non equivalenti sono le materie ed i relativi esami sostenuti nei due corsi di studio. In particolare in Croazia il titolo in argomento si consegue con il superamento di 350 ore di studio, mentre in Italia il percorso di studio prevede 4500 ore di cui 1500 di tirocinio pratico. Per tali ragioni non è ammessa neanche l’adozione da parte della p.a. di misure compensative, proprio in relazione al diverso e non equiparabile percorso formativo in essere in Croazia ed in Italia.
TAR MARCHE N. 118/2022 – TUTELA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA ESERCITATA DAGLI ORDINI PROFESSIONALI PER I PROPRI ISCRITTI.
Sebbene, la giurisprudenza configuri in modo ampio la legittimazione attiva degli ordini professionali, tuttavia la potestà di agire in giudizio dei predetti enti non può estendersi fino al punto di contestare la legittimità di qualunque atto a prescindere dalla dimostrazione della lesione dell’interesse di categoria. Né quest’ultimo può coincidere con la pretesa di difendere la legalità violata quando non si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione o quando non si tratti di vantaggi riferibili alla categoria bensì a singoli soggetti o a gruppi di soggetti. Nel caso in esame, è evidente che il vizio fatto valere (nella specie consistente nell’asserita non corretta nomina del Presidente della Commissione d’esame), ove accertato, sia tale da inficiare la singola procedura concorsuale, rimanendo circoscritto ad essa e riflettendosi sugli interessi dei soli partecipanti alla stessa (non essendo neppure automatico lo scorrimento delle graduatorie preesistenti quale conseguenza dell’annullamento dell’avviso gravato per vizio di composizione della Commissione). Al riguardo, si osserva che “il sistema di tutela giurisdizionale amministrativa ha il carattere di giurisdizione soggettiva e non di difesa dell'oggettiva legittimità dell'azione amministrativa, alla stregua di un'azione popolare, e non ammette, pertanto, un ampliamento della legittimazione attiva al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (Cons. Stato sez. IV 6 dicembre 2013 n. 5830; sotto tale profilo cfr. anche Ad. Plen. n. 4/2011)” (cfr., T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 2 gennaio 2020, n. 1; in termini, T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 11 giugno 2020, n. 1052).
Corte di Cassazione - Civile Sent. Sez. L Num. 32589 Anno 2022 - Data pubblicazione: 04/11/2022
Impiego pubblico - Obbligo di iscrizione all’albo professionale degli infermieri dipendenti pubblici - Rimborso delle spese di iscrizione. L’iscrizione all’albo professionale, resa obbligatoria dall’art. 2, comma 3, della legge n. 43/2006 anche per i dipendenti pubblici, non risponde ad un interesse esclusivo del datore di lavoro, perché, diversamente da quanto accade per gli avvocati degli enti pubblici, l’attività infermieristica non comporta un obbligo assoluto di esclusività. Gli infermieri, infatti, a differenza degli avvocati, potenzialmente possono svolgere prestazioni libero professionali presso terzi, pubblici o privati, prestazioni aggiuntive programmabili e prestazioni in équipe. Pertanto la quota annuale di iscrizione all’albo sanitario del prof. sanitario dipendente pubblico, non deve essere rimborsata dal datore di lavoro .