ANTITRUST SU EROGAZIONE DISPOSITIVI MONOUSO NON SOLO TRAMITE FARMACIE
Antitrust - AS 1817-2022 canali erogazione monouso
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con il provvedimento in oggetto ha espresso parere contrario all'accordo stipulato tra Regione Emilia Romagna e le sole FARMACIE per la distruzione al SSN dei dispositivi monouso.
L'Antitrust ha ribadito che l'erogazione di tali dispositivi può avvenire anche tramite il canale delle cd. parafarmacie, e anche delle aziende sanitarie ortopediche presenti sul territorio, che risultano essere munite di regolare codice ITCA, rilasciato dal Ministero della Salute, e avere in organico professionisti sanitari, quali i tecnici ortopedici.
L’Autorità ritiene che la scelta assunta dalla Regione Emilia di convenzionarsi con le sole farmacie ai fini dell’erogazione di taluni dispositivi medici monouso a carico del Servizio Sanitario (con esclusione delle cd. parafarmacie e delle aziende sanitarie ortopediche) introduca un’indebita discriminazione, determinando una riduzione della gamma dei prodotti offerti al pubblico e specularmente causando un pregiudizio ai consumatori in termini di limitazione del numero dei punti vendita presso i quali essi possono rinvenire un determinato prodotto. Tale discriminazione non trova il proprio fondamento nella disciplina applicabile ovvero nel DM 332/99 e ora nel DPCM 12.1.2017.