PROGRAMMA ECM: 2020-2022 - SPOSTAMENTO CREDITI PREGRESSI - EMERGENZA COVID
I professionisti possono verificare il fabbisogno formativo accedendo all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S., https://application.cogeaps.it... oppure attraverso l’ APP Co.Ge.A.P.S. scaricata sul proprio cellulare.
La CNFC con delibera del 14 dicembre 2021, ha ritenuto opportuno concedere ai professionisti sanitari un termine congruo per procedere allo spostamento dei crediti acquisiti con eventi terminanti il 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022.
Lo spostamento di tali crediti può essere esercitato autonomamente dal professionista, accedendo all’area riservata del portale Co.Ge.A.P.S. https://application.cogeaps.it... oppure attraverso la suddetta APP Co.Ge.A.P.S. sempre scaricata sul proprio cellulare.
Si ricorda che per l’accesso all’area riservata è necessario lo SPID.
I crediti possono essere “spostati” dai trienni precedenti a quelli successivi.
Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.
La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portale Co.Ge.A.P.S. può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider (e non dalla data in cui il professionista conclude il corso).
Per quanto attiene ai Crediti ECM “durante il periodo emergenziale (pandemia Covid- 19)” il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 ha introdotto all'art. 6, comma 2-ter, la norma secondo la quale “i 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, dai professionisti sanitari in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale”.
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