CONTRATTI PUBBLICI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Tracciabilit� dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.
Con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 concernente le Linee guida sulla tracciabilita� dei flussi finanziari ai sensi dell�articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 , l�Autorit� per la vigilanza sui contratti pubblici, ha chiarito che le PRESTAZIONI DI ASSISTENZA PROTESICA erogate in regime di assistenza indiretta SONO ESCLUSE dalla normativa sulla tracciabilit�.
Restano soggette alla normativa in oggetto qualora siano erogate mediante appalti o concessioni soggetti all�art. 3 della legge n. 136/2010.
ESTRATTO Determinazione n. 4/2011 :
�omissis�
4.5 Servizi sanitari
Un altro tema oggetto di numerosi quesiti riguarda le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, sul quale � stato acquisito il parere del Ministero dell�Interno e della Avvocatura Generale dello Stato.
Anche sulla base di tali avvisi, si ritiene che, attesa la formulazione letterale dell�art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, tali prestazioni non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilit�. La peculiarit� della disciplina di settore non consente, infatti, di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell�ambito del contratto d�appalto, pur se � necessario prendere atto di un orientamento giurisprudenziale non sempre conforme e concorde.
Di conseguenza, non si ritiene applicabile la normativa sulla tracciabilit� alle prestazioni sanitarie indirette, quali, ad esempio, i rapporti derivanti dall�erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi civili e di guerra, nonch� ai minori di anni diciotto, n� la fornitura diretta di farmaci al cittadino da parte di farmacie convenzionate.34
Resta fermo che le prestazioni in esame devono essere tracciate qualora siano erogate mediante appalti o concessioni soggetti all�art. 3 della legge n. 136/2010.
(INFORMATIVA PUBBLICATA SUL PORTALE DEL GOVERNO: )
Presentazione
Tutti i contratti di fornitura di beni e servizi, nonch� gli appalti di opere pubbliche, stipulati dal 7 settembre 2010 in poi tra un imprenditore e una pubblica amministrazione, pena la nullit� del contratto, devono contenere l'indicazione del conto dedicato sul quale transiteranno i pagamenti relativi allo stesso.
Modalit� consentite di pagamento sono: bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilit� delle operazioni.
Per i contratti stipulati prima del 7 settembre 2010, la legge consente 180 giorni per l'adeguamento, tramite atto aggiuntivo al contratto esistente come suggerito dalla linee guida dell'Autoirt� di vigilanza dei contratti pubblici.
La tracciabilit� dei flussi finanziari interessa tutta la filiera delle imprese, compresi i subappalti, i noleggi, nonch� i concessionari di finanziamenti pubblici e i progetti preliminari ed esecutivi propedeutici all'appalto.
La tracciabilit� dei flussi finanziari � stata introdotta dalla legge 136 del 13 agosto 2010 - il cosiddetto piano straordinario contro le mafie - entrata in vigore proprio il 7 settembre scorso.
Sulla legge 136/2010 il ministero dell'Interno ha emanato il 9 settembre scorso la nota n. 13001/118/Gab.
Integrazioni e chiarimenti sull'obbligo di avere un conto dedicato per consentire la tracciabilit� dei pagamenti sono contenute nel decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010 in materia di sicurezza.
Sono state, infine, emanate dall'Autorit� di vigilanza sui contratti pubblici, le linee guida relative all'operativit� della normativa, al fine di dare indicazioni puntuali sulla concreta applicabilit� degli obblighi legislativi.
Obblighi per i soggetti sottoposti alle norme sulla tracciabilit�
1. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell�appaltatore sia quelli effettuati dall�appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato; in altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori della filiera, l�apertura di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi);
2. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilit� delle operazioni;
3. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell�articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).
La tracciabilit� dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti:
� contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall�ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso;
� concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti;
� contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
� contratti di subappalto e subfornitura;
� contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.
documenti
Linee guida sulla tracciabilit� dei flussi
Circolare ministero Interno 9 settembre 2010
Dossier correlati
Piano straordinario contro le mafie
Link sul web
Autorit� di vigilanza contratti pubblici