Federazione Italiana Degli Operatori in tecniche ortopediche

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19-10-2011 / 7 minuti, 45 secondi

OBBLIGATORIETA' ECM per i PROFESSIONISTI SANITARI



Obbligatoriet� ECM per i professionisti  sanitari
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Normativa di riferimento (Decreto legislativo 229/99 recante NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Art. 16-bis /ter/quater/ quinquies/ sexies )

Art. 16-quater - (Incentivazione della formazione continua)
1. La partecipazione alle attivit� di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attivit� professionale, in qualit� di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle Universit�, delle unit� sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.
3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.

(FAQ Commissione Naz.le Forum ECM)

QUESITO: Se il Direttore sanitario di una casa di cura privata, non esercita pi� la professione medica (visite mediche o in reparto ecc...), cio� non esegue pi� diagnosi e cura, deve avere lo stesso i crediti formativi? 

RISPOSTA COMM. ECM: Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 502/1992, artt. 16 bis � sexies, ed in particolare dell�art. 16 quater, �la partecipazione alle attivit� di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attivit� professionale [�]. Per le strutture sanitarie private l�adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell�obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l�accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale�. a ultimo, a norma del comma I dell�art. 16 quinquies del sopra citato decreto legge, rubricato con il titolo di �Formazione manageriale�, la formazione continua � requisito indispensabile per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale. Da ci� consegue che il Direttore sanitario di una casa di cura privata, sebbene non provveda pi� ad esercitare la funzione di medico in senso stretto, �, in ogni caso, tenuto ad adempiere l�obbligo del conseguimento dei crediti ECM


15/11/2013 - COMUNICATO COMMISSIONE ECM. 
Nel prendere atto di alcuni comunicati che affermano la non obbligatoriet� dell�ECM per gli psicologi liberi professionisti, si rappresenta quanto segue. L�obbligo di seguire percorsi di formazione continua in medicina, da ultimo ribadito dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, non sorge in funzione del regime professionale (dipendente o libero professionista), bens� in virt� dello status di professionista sanitario.  Si ritiene che gli psicologi che svolgono attivit� riconducibili alla tutela della salute debbano adempiere agli obblighi ECM al pari degli altri professionisti sanitari, a prescindere dal regime professionale in cui operano.

LEGGE 214/2011 (legge 148/2011 di conversione del DL 214/11)

La legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 33), cos� come il precedente Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n.148 del 14 settembre 2011), prevede l'obbligo per tutti i professionisti di seguire percorsi di formazione continua nonch� per i professionisti sanitari quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). 
 Le normative citate sanciscono che la violazione dell�obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale viene sanzionato sulla base di quanto stabilito dagli Ordini e Collegi professionali, che dovranno prevedere le sanzioni da applicare a coloro che non acquisiscono i crediti ECM necessari per soddisfare gli obblighi formativi.


Corte di Cassazione - Sentenza n. 21817 del 2011 
La sentenza esclude per le Asl l'obbligo di garantire corsi di formazione e aggiornamento ai propri dipendenti. 

 
Chiarimenti Ministero della salute - Settembre 2006


Alcune Associazioni professionali di operatori sanitari, con riferimento alle considerazioni svolte dal TAR Lazio nella sentenza n. 14062/2004 del 18 novembre 2004 che ha rigettato il ricorso proposto dalla FIMMG avverso il decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004, hanno chiesto alla Segreteria della Commissione nazionale ECM conferma dell�obbligatoriet� del Programma ECM per i liberi professionisti.
Le perplessit� sulla obbligatoriet� dell�ECM per i liberi professionisti sono derivate dal fatto che il TAR Lazio, nella richiamata sentenza, �per una migliore comprensione dei fatti in causa�, ha osservato, fra l�altro, che �L�ECM s�appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso collaborano in regime di convenzione o d�accreditamento, tant�� che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della prestazione connesso alla formazione e all�aggiornamento � rimesso, oltre che al mercato (ossia all�apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, onde per costoro l�ECM rappresenta un onere, non gi� un obbligo�.
Al riguardo si premette che, nella sentenza in questione, il TAR Lazio non ha affrontato il problema dell�obbligatoriet� o meno dell�ECM per i liberi professionisti, ma si � limitato a svolgere, nelle premesse, alcune considerazioni sugli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502/92, e successive modificazioni, al fine di �chiarire per sommi capi il quadro fattuale e normativo di riferimento del DM impugnato�.
Si osserva altres� che la interpretazione data alle richiamate disposizioni non � posta dal TAR a fondamento della decisione di rigetto del ricorso, che la soluzione di detta questione era del tutto ininfluente ai fini della decisione assunta e che l�obbligatoriet� del programma ECM per i liberi professionisti non era oggetto di impugnativa da parte della FIMMG, che rappresenta i medici di famiglia legati da un rapporto convenzionale con il S.S.N.
Le riflessioni sulla non obbligatoriet� dell�ECM per i liberi professionisti, svolte dal TAR nelle premesse della sentenza, non sono condivisibili n� sembrano fondate.
Da una parte, non � sostenibile l�interpretazione della obbligatoriet� o meno dell�ECM basata sulla diversa attribuzione dei costi dell�ECM fra dipendenti/convenzionati e liberi professionisti, in quanto, per il personale dipendente e convenzionato, il S.S.N. si accolla, solo in alcuni casi e solo in parte, i costi dell�ECM. Infatti gli accordi, sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni, hanno previsto che �i costi delle attivit� formative possono gravare sulle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale � solo entro il limite costituito dall�importo complessivo medio di spesa annualmente registrata nel triennio 2001/2003 per interventi formativi nel campo sanitario nelle singole Regioni�.
N�, dall�altra, la obbligatoriet� o meno dell�ECM si pu� basare sul �controllo della prestazione sanitaria� che, per il personale dipendente e convenzionato, sarebbe di competenza delle istituzioni mentre, nel caso dei liberi professionisti, sarebbe rimesso al mercato (ossia al cittadino) ed all�Ordine o Collegio professionale. Infatti il �controllo� della prestazione � comunque compito delle istituzioni e dell�ordine o collegio professionale (organo ausiliario delle istituzioni) ed � diretto a tutelare un prevalente interesse pubblico generale prescindendo dal rapporto che l�operatore sanitario ha con il S.S.N. e dall�eventuale assunzione anche parziale dei relativi oneri da parte delle strutture pubbliche.
E�, quindi , da escludere che le suesposte considerazioni, incidentalmente svolte dal TAR nelle premesse della sentenza al solo fine di inquadrare la problematica di riferimento del D.M. impugnato, possano legittimare la interpretazione della non obbligatoriet� dell�ECM per i liberi professionisti.
Ci� premesso, si ritiene opportuno ribadire che il programma ECM � obbligatorio per tutti i professionisti della salute; gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502 prevedono, in generale, l�obbligo formativo per tutti gli �operatori sanitari�.
La Formazione continua �, infatti, un requisito essenziale per il corretto esercizio professionale, ossia per il mantenimento nel tempo dell�abilitazione all�esercizio professionale di ciascun operatore sanitario; in quanto tale, deve essere necessariamente obbligatoria per tutti i professionisti e richiedere regole e garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale. Regole e garanzie che sempre di pi� saranno comuni a tutti i Paesi dell�Unione europea.
La verifica periodica dell�abilitazione professionale, ossia la verifica del mantenimento di adeguati livelli di conoscenze professionali e del miglioramento delle competenze proprie del profilo di appartenenza, � possibile attraverso vari strumenti. L�ECM �, allo stato, l�unico strumento preordinato all�aggiornamento professionale ed alla formazione permanente per tutti i professionisti della salute che consente la verifica periodica del mantenimento dell�abilitazione professionale. Ovviamente saranno necessarie ulteriori specifiche disposizioni legislative in materia. Si rileva comunque che il d.d.l. governativo sulle professioni sanitarie non mediche (A.C. 3236) gi� prevede al riguardo che �l�abilitazione all�esercizio della professione sanitaria non medica � sottoposta a verifica periodica con modalit� identiche a quelle previste per la professione medica�
In tale prospettiva il Piano Sanitario 2003/2005, approvato con D.P.R. 23 maggio 2003, ha confermato chiaramente l�obbligatoriet� della formazione continua per tutti i professionisti della salute. Il Piano sanitario, facendo riferimento al Programma ECM, fra i dieci progetti proposti per il cambiamento, prevede, infatti, quello di �realizzare una formazione permanente di alto livello in medicina e sanit�� e, al riguardo, afferma che �elemento caratterizzante del programma � la sua estensione a tutte le professioni sanitarie�.
Inoltre l�Accordo fra il Ministro della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni del 20 dicembre 2001, ha fatto proprie le determinazioni assunte dalla Commissione nazionale per la formazione continua sulla obbligatoriet� del Programma ECM per tutti i professionisti della salute; i successivi accordi non hanno modificato tale impostazione.
In conclusione, il Programma ECM deve ritenersi obbligatorio per tutti gli operatori sanitari dipendenti, convenzionati o liberi professionisti.