Federazione Italiana Degli Operatori in tecniche ortopediche

GIURISPRUDENZA CORTE DEI CONTI

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24-10-2011 / 4 minuti, 24 secondi

GIURISPRUDENZA CORTE DEI CONTI



(BANCA DATI SENT. CORTE DEI CONTI)

CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
SENTENZA N. 152 del 28/4/2016
La Procura della Corte conti della REGIONE PUGLIA,  con la sentenza in oggetto assolve dagli addebiti loro ascritti tutti i funzionari della ASL BR convenuti in giudizio per risarcimento del danno erariale conseguente :
- alla mancata attivazione del servizio di riutilizzo degli ausili protesici compresi negli elenchi 1 e 2 del nomenclatore ex D.M.332/99;
- alla violazione della delibera n. 1932 del 31.10.2001 della ASL BR che disciplinava appunto il servizio di riutilizzo.
La PROCURA regionale non individua alcuna violazione in quanto la delibera stessa della ASL BR è viziata da incompetenza.
La PROCURA,  richiamando la normativa nazionale di riferimento ex DM 332/99 , ribadisce che: …. l’art. 4, c. 12 del DM 332/1999 demanda ad una precisa “disciplina regionale” le “modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo”, “allo scopo di conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l'obbligo dell'azienda cedente di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi e di fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente”; ne consegue che tale disciplina regionale deve individuare le tipologie dei dispositivi suscettibili di riutilizzo ed prevedere tutte le misure e le procedure intese a garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi ed a fornire all’assistito le istruzioni previste.
Pertanto, chiarisce la PROCURA, l’eventuale disciplina regionale di riferimento sul RIUTILIZZO non può prescindere dall’individuazione dei seguenti punti:
- delle attività necessarie, nonché degli uffici competenti a provvedervi, ai fini della valutazione, nelle singole fattispecie, in ordine alle condizioni del dispositivo e, in particolare delle prove e/o saggi all’uopo necessari nonché in ordine all’opportunità, in relazione alla spesa da sopportarsi per il relativo ricondizionamento, di procedere al riutilizzo del dispositivo;
- delle procedure per la sanificazione ed il ricondizionamento (manutenzione e riparazione) dei dispositivi protesici;
- dei modi e dei mezzi per provvedervi ed in particolare se alle suddette attività l’Azienda sanitaria debba provvedere direttamente ovvero se le attività stesse debbano essere affidate all’esterno, con l’individuazione dei criteri di affidamento;
- dei collaudi cui all’esito delle procedure ed attività suddette i dispositivi protesici debbano essere sottoposti per saggiarne la perfetta funzionalità e sicurezza;
- delle modalità con cui devono essere fornire all’assistito le istruzioni previste.
Per tutte le motivazioni suesposte la PROCURA considera illegittima la delibera del 31.10.2001 della ASL BR che si limita ad indicare un generico riferimento ai dispositivi compresi negli elenchi 1 e 2 del nomenclatore tariffario escludendo  “i dispositivi definiti su misura ai sensi del D.Lgs. 46/97 inclusi nell’elenco 1 del nomenclatore”.
Tale delibera della ASL BR, oltre che illegittima per eccesso di potere, non reca comunque alcuna indicazione su quali criteri, procedure ed attività debbano essere adottati per assicurare l’economicità del riutilizzo, la perfetta funzionalità e sicurezza degli apparecchi e l’informazione dell’assistito e, pertanto, in definitiva non reca la disciplina, cui secondo la ratio sottesa alla previsione di cui all’art. 4, c. 12, del DM  332/1999, deve accompagnare l’opzione regionale per la concessione in comodato dei dispositivi ai fini del loro riutilizzo .

CORTE DEI CONTI –SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA
SENTENZA 1631 06/12/2013

Accolta la domanda di risarcimento avanzata dalla Procura regionale in via principale, con consequenziale condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato in € 1.500.000,00,  nell’ambito della gara indetta da SORESA per la distribuzione dei presidi per diabetici sul territorio regionale. In tale procedura il direttore di SORESA avrebbe  attuato una serie di iniziative finalizzate ad impedire la partecipazione alla gara di altre ditte ed a favorire la ditta X , ravvisando quindi, un danno alla concorrenza. La Procura ha rilevato che la scelta discrezionale della SORESA di optare per un diverso modello distributivo rispetto al vecchio sistema imperniato sulle farmacie convenzionate con il SSN, ha violato i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Preferendo la centrale di committenza regionale indire una gara senza alcuna previa istruttoria circa il costo della fornitura per mezzo del canale distributivo tramite le farmacie; pur in presenza di accordi con le articolazioni periferiche di Federfarma, siglati prima della determina di approvazione del bando di gara, che prevedevano un costo inferiore.


CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
sent. n. 205 del 19/10/2011
Con sentenza n. 205 del 2011 i giudici contabili della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia, hanno condannato il Direttore generale di una Asl a risarcire la somma di € 500 mila. La sentenza si sofferma su natura e funzione dell’accreditamento (cfr. art. 8 quater D.L. vo n. 502/92 e s.m. ed integrazioni), finalizzato a creare le migliori condizioni concorrenziali tra strutture pubbliche e private per tutelare al meglio il diritto alla salute dei cittadini. L’obiettivo di garantire prestazioni di elevata professionalità agli utenti che optano per il privato spiega l’interesse della Regione e delle Asl a verificare il mantenimento del livello delle dotazioni delle strutture private accreditate, le quali, a loro volta, conseguono il valore aggiunto del riconoscimento della loro efficienza e competenza. Al direttore generale dell’Asl spetta il compito di verificare che i rapporti con le strutture private siano in regola con le norme sanitarie in materia di accreditamento, in considerazione dei poteri gestionali e di controllo della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate dall’azienda a cui deve garantire imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.