Federazione Italiana Degli Operatori in tecniche ortopediche

IVA RIPARAZIONI DISPOSITIVI ORTOPEDICI

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06-11-2011 / 1 minuto, 45 secondi

IVA RIPARAZIONI DISPOSITIVI ORTOPEDICI



PRINCIPIO GENERALE : Le prestazioni aventi ad oggetto la riparazione, la modifica e l’adattamento di protesi e ausili tecnici devono essere assoggettate all'aliquota IVA ORDINARIA (22%)

PRASSI DI RIFERIMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE:


Circolare del 24/12/1987 n. 87 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari - Aliquota iva applicabile sulle riparazioni di protesi acustiche in convenzione con il SSN.  

- Parere Agenzia delle Entrate del 31/12/2010 prot. 954-174070/2010 in risposta ad un quesito dell’associazione ANIO avente per oggetto: APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA PER PRESTAZIONI DI RIPARAZIONE PROTESI.

- Risoluzione n. 306/2002 del Ministero delle Finanze in ordine alle agevolazioni fiscali in essere per le spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili.

- Nota di risposta del Ministero delle Finanze (Dir. Entrate Reg. Lombardia) del 10/10/94, ad un quesito dell'ufficio di Brescia relativo alla applicazione aliquota IVA sull'attività di riparazione dei presidi ortopedici.

COSA PREVEDE LA NORMATIVA VIGENTE:

I criteri generali stabiliti dal DPR 633/72 (regime IVA) e successive modifiche stabiliscono che l’aliquota base per le prestazioni di servizi  è l'aliquota ordinaria (oggi il 22%), e riguarda in pratica la maggior parte delle ipotesi, comprese le prestazioni professionali ed artigianali; tra queste sono ricomprese anche le attività di riparazione. L'aliquota ordinaria si applicherà  anche laddove l'attività di riparazione avviene mediante l'utilizzo di parti e pezzi staccati del bene principale. Pertanto compongono la base imponibile delle prestazioni di riparazione di un dispositivo, oltre ai corrispettivi della sola riparazione anche le spese afferenti le parti e pezzi staccati utilizzati nel corso della riparazione che costituiscono per il prestatore del servizio un costo di produzione.
Una deroga al principio menzionato riguarda soltanto le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni. In questa ipotesi (art. 16 c. 3 DPR 633/72) anche se il materiale  fornito dal cliente, l’aliquota del servizio (configurabile come lavorazione) deve essere scelta in conformità a quella del bene ottenuto dalla lavorazione.

Dalle disposizioni  in esame si evince pertanto che,  le prestazioni di riparazione di dispositivi protesici effettuate anche mediante l'utilizzo di parti e pezzi staccati delle protesi stesse da parte di aziende ortopediche "convenzionate" , devono essere assoggettate regolarmente all'aliquota Iva ordinaria .