Federazione Italiana Degli Operatori in tecniche ortopediche

IVA RIPARAZIONI DISPOSITIVI ORTOPEDICI

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15-07-2025 / 2 minuti, 15 secondi

IVA RIPARAZIONI DISPOSITIVI ORTOPEDICI



PRINCIPIO GENERALE : Le prestazioni aventi ad oggetto la riparazione, la modifica e l’adattamento di protesi e ausili tecnici devono essere assoggettate all'aliquota IVA ORDINARIA (22%)


COSA PREVEDE LA NORMATIVA VIGENTE:

I criteri generali stabiliti dalla normativa IVA
I criteri generali stabiliti dal DPR 633/72 (regime IVA) e successive modifiche stabiliscono che l’aliquota base per le prestazioni di servizi  è l'aliquota ordinaria (oggi il 22%), e riguarda in pratica la maggior parte delle ipotesi, comprese le prestazioni professionali ed artigianali; tra queste sono ricomprese anche le attività di riparazione.

Le riparazioni non sono equiparabili alla attività di produzione
La normativa vigente in materia di IVA agevolata non prevede alcuna voce che includa esplicitamente le riparazioni tra le operazioni agevolate. Non si può far rientrare le riparazioni tra le prestazioni “equiparabili alla produzione” di beni, che in alcuni casi possono beneficiare della stessa aliquota applicabile alla cessione dei beni prodotti. Le riparazioni, infatti, non rientrano tra le attività di produzione, ma sono considerate interventi successivi, e quindi non possono usufruire di tale equiparazione.

Le parti e pezzi staccati utilizzati per la riparazione 
L'aliquota ordinaria si applicherà  anche laddove l'attività di riparazione avviene mediante l'utilizzo di parti e pezzi staccati del bene principale. Pertanto compongono la base imponibile delle prestazioni di riparazione di un dispositivo, oltre ai corrispettivi della sola riparazione anche le spese afferenti le parti e pezzi staccati utilizzati nel corso della riparazione che costituiscono per il prestatore del servizio un costo di produzione.

Dalle disposizioni  in esame si evince pertanto che,  le prestazioni di riparazione di dispositivi protesici effettuate anche mediante l'utilizzo di parti e pezzi staccati delle protesi stesse da parte di aziende ortopediche "convenzionate" , devono essere assoggettate regolarmente all'aliquota Iva ordinaria .  


PRASSI DI RIFERIMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE:

- Parere n. 8/2025 Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito di una Associazione di categoria. L’Agenzia delle Entrate conferma che le riparazioni di protesi acustiche per persone con disabilità uditiva devono essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 22%, in quanto non rientrano tra le operazioni espressamente previste come agevolate dalla normativa.
- Nota di risposta del Ministero delle Finanze (Dir. Entrate Reg. Lombardia) del 10/10/94, ad un quesito dell'ufficio di Brescia relativo alla applicazione aliquota IVA sull'attività di riparazione dei presidi ortopedici.
- Risoluzione n. 306/2002 del Ministero delle Finanze in ordine alle agevolazioni fiscali in essere per le spese di riparazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone disabili.
- Parere Agenzia delle Entrate del 31/12/2010 prot. 954-174070/2010 in risposta ad un quesito dell’associazione ANIO avente per oggetto: Applicazione aliquota IVA per prestazioni di riparazioni di protesi
- Circolare del 24/12/1987 n. 87 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari - Aliquota iva applicabile sulle riparazioni di protesi acustiche in convenzione con il SSN..


ALLEGATI SCARICABILI

Risoluzione n. 306/2002 - Agenzia delle Entrate
Circolare n. 87/1987 Ministero delle Finanze
Risposta prot. n. 61372/1994 - Min. Finanze - Direzione regionale Lombardia
Agenzia delle Entrate - Consulenza giuridica n. 954-66-2010
Agenzia delle Entrate - Risposta n. 8/2025