Federazione Italiana Degli Operatori in tecniche ortopediche

I 4 DECRETI SUI PAGAMENTI ALLE IMPRESE

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02-07-2012 / 2 minuti, 25 secondi

I 4 DECRETI SUI PAGAMENTI ALLE IMPRESE



Dalla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 : 
 

DECRETO 25 giugno 2012 
 Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni. (12A07402)
    
Il decreto consente la certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte di Regioni, Enti locali e del Ssn . Il decreto sulla certificazione - per la quale sar� nominato un apposito commissario ad acta - esclude la possibilit� per gli enti locali commissariati e le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

 
DECRETO 25 giugno 2012 
 Modalita' con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12A07403)  
  

Il decreto  prevede che il titolare del credito, acquisita la certificazione, la presenta all'agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme e, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente � tenuto, contestualmente a indicare all'agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. L'agente della riscossione, trattiene l'originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validit� della certificazione o utilizzando, ove possibile, la piattaforma elettronica.

Dalla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 :

- Decreto 22 maggio 2012 
Modalita' di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali .

Il presente decreto disciplina le modalit� di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali. Il testo del DM 22 maggio 2012

Decreto 22 maggio 2012 
Pagamento dei crediti commerciali connessi a transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed esigibili, corrispondenti a residui passivi di bilancio, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27

In attuazione dell�articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivit�, al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, su richiesta dei soggetti creditori, i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011 possono essere estinti anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro. Da leggere subito