IMPIGNORABILITA' DEBITI ASL
IMPIGNORABILIT� DEBITI ASL
(anni 2010/2011/2012/2013)
LA CORTE COSTITUZIONALE CON LA SENTENZA N. 187/2013 ha dichiarato l�illegittimit� costituzionale dell�articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato � Legge di stabilit� 2011), sia nel testo risultante a seguito delle modificazioni gi� introdotte dall�art. 17, comma 4, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia nel testo, attualmente vigente, risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall�art. 6-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETONE BALDUZZI - LEGGE 8 novembre 2012, n. 189 (GU n.263 del 10-11-2012 - Suppl. Ordinario n. 201 )
L'art. 6-bis estende fino al 31.12.2013 il divieto di azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle Regioni con piani di rientro e commissariate alla data del 31 maggio 2010.
�Art. 6-bis. (Misure finanziarie e patrimoniali a favore delle regioni). ...omissis...
2. All'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: azioni esecutive sono inserite le seguenti: , anche ai sensi dell'articolo 112 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e le parole: dicembre 2012 sono sostituite dalle seguenti: dicembre 2013;
(LEGGI ARTICOLO SOLE 24 ORE)
Dicembre 2011 - Debiti della Sanit�. Passa alla Corte Costituzionale la parola sulla legge che blocca le esecuzioni da parte dei creditori.
(LEGGI ARTICOLO DI STAMPA + GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO)
LEGGE FINANZIARIA 2011 cosiddetta Legge di stabilit� : LEGGE 13 DICEMBRE 2010 N. 220 conferma il BLOCCO CREDITI ASL delle REGIONI COMMISSARIATE e con PIANI DI RIENTRO (vedi ART. 1 � COMMA 51). La legge fa scattare per tutto il 2011 il divieto di azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle Regioni con piani di rientro e commissariate alla data del 31 maggio 2010. Se i pignoramenti e le prenotazioni di debito sui pagamenti risalgono a prima del 31/5/10, da quella data non avranno effetto fino al 31 dicembre 2011.
La legge 122/2010 di conversione del DL 78/2010 NON MODIFICA l'art. 11 c.2 del DL 78/2010:
ART. 11, C. 2. - Per le regioni gi� sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gi� commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitariet�, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalit� e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime.
Il Decreto legge 31.05.2010, n. 78 �Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit� economica (G.U. 31.05.2010, n. 125 - S.O. 114)� all�art. 11 c. 2 - Controllo della spesa sanitaria, ripristina l�impignorabilit� fino al 31 dicembre 2010 di tutti i debiti asl delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari.
ART. 11, C. 2. - Per le regioni gi� sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e gi� commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitariet�, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla conclusione della procedura di ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalit� e tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed in attuazione di quanto disposto nell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all'art. 13, comma 15, fino al 31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime.
La legge 26 febbraio 2010, n. 25 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative�. all�art. 23-vicies riduce a soli 2 mesi l�impignorabilit� stabilita dalla finanziaria 2010. Pertanto a far data dal 1� marzo i debiti ASL sono nuovamente pignorabili.
23-VICIES - Alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'articolo 2, comma 89, la parola: �dodici�, ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: �due�.
LA LEGGE FINANZIARIA 2010, LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191, all�art. 2 comma 89 inserisce un blocco di 12 mesi dall�entrata in vigore della legge, per tutti i debiti ASL, stabilendo altres� che i relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all�articolo 1284 del codice civile.
ART. 2 COMMA 89:
Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell�articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella loro unitariet�, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalit� istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all�articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.