Federazione Italiana Degli Operatori in tecniche ortopediche

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04-09-2013 / 4 minuti, 40 secondi

CARROZZINE ELETTRICHE, SCOOTER DISABILI E CODICE DELLA STRADA



CARROZZINE ELETTRICHE E SCOOTER DISABILI: DOVE E COME CIRCOLARE PER EVITARE MULTE?

La regolamentazione sul transito su suolo pubblico delle carrozzine elettriche e scooter per disabili è una questione ingarbugliata

Si fa un gran parlare di autonomia, integrazione, e bla bla, ma a conti fatti, sulle questioni pratiche - quelle in cui si dovrebbero appianare le cose - si alzano le difficoltà. Parliamo ad esempio del transito all'esterno delle carrozzine elettriche o scooter per disabili. Sulla questione molti sono i dubbi, e ancor più i casi eclatanti di multe, scuse, imbarazzati silenzi e ingarbugliate interpretazioni alla ricerca di info chiare ed esplicite sulla regolamentazione relativa.

Una persona che voglia rispettare la legge e pur al contempo veder rispettato il suo diritto all'autonomia, si trova a porsi una serie di domande alle quali le risposte non sono così immediate. Prima di tutte: dove posso circolare con la mia carrozzina elettrica? Sono equiparato a un pedone? A un mezzo che deve circolare su strada? Devo avere l'assicurazione? In caso di incidente cosa succede? Ci sono dei limiti di velocità da rispettare?


LA CARROZZINA E' UN VEICOLO? 

Per rispondere a queste domande va fatto capo al Codice della Strada e al suo Regolamento di attuazione, modificato il 29 luglio 2010 con la legge n. 120/2010 Disposizioni in materia di Sicurezza stradale. In particolare la questione nodale riguarda la definizione del mezzo: è o non è un veicolo? Secondo l'articolo 46 del decreto legislativo n.285 del 1992 (Codice della Strada), modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore NON rientrano nella definizione di veicolo.

Questo significa che le carrozzine e gli scooter per disabili rientrano tra gli ausili medici; quindi, sono soggetti alla direttiva europea 93/42. Leggiamo infatti all'articolo 46 del decreto legislativo n.285 del 1992 del Codice della Strada modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120:

Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:

  •  le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento
  •  le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.


DEFINIZIONE DI AUSILIO MEDICO

Ed eccoci alla fatidica espressione rientranti tra gli ausili medici. Ovvero? Per essere definito ausilio medico, il costruttore dovrebbe attestare che il mezzo è stato concepito per persone con difficoltà di deambulazione e persone con incapacità di deambulazione che fisicamente e mentalmente sono in grado di guidare un veicolo elettrico, e che lo stesso è stato prodotto in conformità alle norme europee (es. EN 12 184), e inoltre essere scritto al Repertorio. (Si veda qui per approfondire).


DOVE POSSONO CIRCOLARE?

In definitiva, non essendo classificati come veicoli, le carrozzine elettriche e gli scooter per persone con disabilità motoria, stando a quanto abbiamo appena letto, non possono circolare su strada. Sono quindi equiparati ai pedoni? E' più corretto circolare su marciapiedi con carrozzine e scooter (quando ci si riesce, poi, considerato lo stato di molti marciapiedi nostrani)? Sembrerebbe proprio di sì. Se ne deduce questo, consultando l'articolo 190 del Codice della Strada, che riguarda le zone di circolazione consentite ai pedoni. Così in particolare al punto 7:

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (1)

(1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120


ASSICURAZIONE SI' O NO?

Ulteriore questione: l'assicurazione. E' obbligatorio assicurare la propria carrozzina, passataci dalla Asl, per danni a se stessi e terzi? E la cosa è a carico dell'assistito? Su questo avevamo dato spazio riportando la nota del Ministero della Sanità, che aveva sancito il non obbligo di assicurazione per le carrozzine elettriche in comodato d'uso gratuito a carico degli assistiti. Così la nota, in riferimento al caso sollevato dalla Asl di Albenga:

La scelta della Asl di avvalersi della facoltà prevista dalla norma citata allo scopo di conseguire economie di gestione non può tradursi in un onere imposto agli assistiti, cui il Servizio sanitario nazionale deve garantire la fornitura degli ausili a titolo gratuito. Non si può condividere la soluzione proposta che prevede, in caso di rifiuto dell'utente, la prospettiva, di certo non legittima, di ritiro dell'ausilio fornito.


MOBILITAZIONE DELLE CARROZZINE

La questione, contorta, come abbiamo visto à schiacciata da interpretazioni del Codice della strada al quale manca una definitiva classificazione e regolamentazione.

Per smuovere le acque in questo senso, à stata organizzata, per domenica 8 settembre 2013 in provincia di Trento, una Giornata di mobilitazione per i diritti di circolazione delle persone in carrozzina e scooter elettrici, una vera e propria marcia delle carrozzine con percorso di 5 km ad Arco (Tn). Promossa e organizzata dal Circolo di cultura popolare di Arco, da Disabili in lotta per il riconoscimento dei diritti costituzionali e dalla U.I.L.D.M. TRENTINA - SEZIONE DI RIVA D/G, con il patrocinio del Comune di Arco. Così il Prof. Augusto Tamburini, coordinatore dei gruppi promotori: Noi riteniamo che solo attraverso manifestazioni eclatanti di protesta si possano richiamare le forze politiche e parlamentari a prendere consapevolezza e legiferare, senza leggi confuse e contraddittorie, sul diritto alla mobilità dei disabili e degli anziani non deambulanti.

La mobilitazione prevede il ritrovo alle ore 9.00 presso Piazzale Segantini ad Arco, con partenza alle ore 9.00 e arrivo alle 11.30 a Piazza Costituzione.

Ulteriori approfondimenti nel web di Disabili.com: