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GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE

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09-03-2026 / 2 minuti, 39 secondi

GIURISPRUDENZA CORTE COSTITUZIONALE



SENT. 26/2026  depositata il 9 marzo 2026
Norme impugnate:  Art. 6 della legge della Regione Siciliana 10/06/2025, n. 26.
Sintesi: la sentenza ha chiarito che - ferma la competenza statale a definire i LEA in maniera uniforme sul territorio nazionale, alle regioni spetta, invero, la competenza a organizzare i rispettivi servizi sanitari con l’obiettivo di garantire la concreta attuazione delle prestazioni sanitarie individuate dallo Stato. Le Regioni, pertanto,  possono riconoscere tariffe superiori ai massimali nazionali per le prestazioni sanitarie, purché l’incremento sia finanziato con risorse proprie del bilancio regionale e non gravi sul Fondo sanitario.
In sostanza, anche le Regioni sottoposte a piano di rientro non sono automaticamente precluse dall’intervenire sul sistema tariffario, se le risorse utilizzate provengono da entrate autonome regionali e non da fondi sanitari vincolati.  L’art. 6 della legge reg. siciliana n. 26 del 2025 non introduce ulteriori prestazioni rispetto a quelle individuate a livello statale, ma si limita a prefigurare un aumento delle tariffe per alcune prestazioni di specialistica ambulatoriale già incluse nei LEA, in un contesto normativo che consente alle regioni di aumentare le tariffe con risorse a loro carico, quando ciò sia necessario per assicurare l’effettiva erogazione dei LEA statali. 

SENT. 122/2025 depositata il 24 luglio 2025 
Norme impugnate: Art. 26 della legge della Regione Puglia 13/11/2024, n. 28, recante «Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse».
Sintesi:
La Sentenza riguarda un giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro l’art. 26 della legge della Regione Puglia n. 28/2024 che stabiliva la totale e immediata vigenza dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle relative tariffe, con applicazione anticipata rispetto alle scadenze fissate a livello nazionale.
L’art. 26 della legge pugliese, infatti, anticipava l’entrata in vigore dei LEA previsti dal DPCM 12 gennaio 2017 e del decreto ministeriale 23 giugno 2023 sui tariffari protesica e specialistica, senza attendere i termini previsti a livello statale. Pertanto la norma regionale secondo la Consulta: ha violato l’art. 117, comma 3 Cost. in tema di coordinamento della finanza pubblica,
 e anche l’art. 81, comma 3 Cost. sul principio di congruità della spesa, perché ha disposto spese sanitarie non obbligatorie, in un contesto di risorse limitate e piano di rientro sanitario.


SENT. 59/2015 depositata il 16 aprile 2015 
Norme impugnate: Art. 1, c. 1e, della legge della Regione Abruzzo 17/04/2014, n. 21.
Sintesi: 
La legge regionale abruzzese modificava le regole per l'autorizzazione sanitaria degli studi medici e odontoiatrici attrezzati per eseguire prestazioni chirurgiche ambulatoriali o procedure complesse. In particolare, sostituiva un precedente elenco (Allegato B4) con un nuovo (Allegato A), escludendo numerose prestazioni sanitarie invasive, come interventi di chirurgia plastica e dentale, dall’obbligo di autorizzazione. Il Governo (Presidente del Consiglio) ha impugnato la norma, sostenendo che tale esclusione viola i principi fondamentali statali sulla sicurezza e idoneità delle cure previsti dal d.lgs. 502/1992, artt. 8 e 8-ter.
La Corte ha confermato questa tesi, sottolineando che l'autorizzazione deve essere obbligatoria per tutte le strutture che effettuano prestazioni a rischio per la salute, a prescindere dal fatto che siano pubbliche o private, grandi o piccoli studi.
Pertanto, la modifica della Regione Abruzzo ha ridotto illegittimamente l’ambito dell’autorizzazione sanitaria, in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale.

ALLEGATI SCARICABILI

Consulta sent. 59-2015
Consulta sent. 122-2025
Consulta - sent. 26/2026