LEGGE DI STABILITA' 2016 E RIFORMA NUOVI LEA
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222) (GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)
ESTRATTO - ART 1 – dal C. 553/al C. 565
553. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la
salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 9-septies del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro
annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8
febbraio 2002, recante «Definizione dei livelli essenziali di
assistenza», nel rispetto degli equilibri programmati della finanza
pubblica.
554. La definizione e l'aggiornamento dei LEA di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono
effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari nonche' con la procedura di cui al comma 559. Il
Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta
alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei commi da 553
a 565. L'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
e' abrogato.
555. Per l'attuazione del comma 553, per l'anno 2016 e' finalizzato
l'importo di 800 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del
fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della quota e'
condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma 553.
556. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica,
al fine di garantire l'efficacia e l'appropriatezza clinica e
organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario
nazionale nell'ambito dei LEA, anche in relazione all'evoluzione
scientifica e tecnologica, e' istituita, presso il Ministero della
salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la
promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale,
nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal
direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del
Ministero della salute e da quindici esperti qualificati e da
altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della
salute, uno dall'Istituto superiore di sanita' (ISS), uno
dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze e sette dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome. La Commissione dura in
carica tre anni. Su richiesta del presidente, alle riunioni della
Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo
tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore di
sanita', delle societa' scientifiche, delle Federazioni dei medici ed
esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.
557. La Commissione di cui al comma 556, nel rispetto degli
equilibri programmati di finanza pubblica, nonche' degli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche su proposta dei suoi
componenti, svolge in particolare le seguenti attivita':
a) procede ad una valutazione sistematica delle attivita', dei
servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria
a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento
ovvero per definire condizioni di erogabilita' o indicazioni di
appropriatezza;
b) acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di
nuovi servizi, attivita' e prestazioni;
c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione di condizioni
di erogabilita' o indicazioni di appropriatezza, si avvale delle
valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli
e procedure organizzativi;
d) valuta l'impatto economico delle modifiche ai LEA;
e) valuta le richieste, provenienti da strutture del Servizio
sanitario nazionale, di autorizzazione all'esecuzione di prestazioni
innovative nell'ambito di programmi di sperimentazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni;
f) valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni
con lo stesso standard di qualita' e includa tutte le prestazioni
previste dagli specifici LEA.
558. Sulla base dell'attivita' svolta ai sensi del comma 557, la
Commissione di cui al comma 556 formula annualmente una proposta di
aggiornamento dei LEA.
559. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli
elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale
ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare
l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non
comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,
l'aggiornamento dei LEA e' effettuato con decreto del Ministro della
salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale previa registrazione della Corte
dei conti.
560. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 556 e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in
materia dalla legislazione vigente.
561. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi da 553 a
560, la Commissione e' supportata da una segreteria
tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della
programmazione sanitaria del Ministero della salute, che puo'
avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando
o distacco, da ISS, AIFA, AGENAS, regioni, enti del Servizio
sanitario nazionale ed altri enti rappresentati nell'ambito della
Commissione, nel numero massimo di cinque unita'.
562. Per le attivita' di supporto di cui al comma 561 che
richiedono specifiche attivita' di ricerca, il Ministero della salute
puo' avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della
collaborazione di istituti di ricerca, societa' scientifiche e
strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonche' di
esperti, nel numero massimo di cinque.
563. Gli oneri derivanti dai commi 556, 561 e 562 ammontano ad euro
1 milione.
564. Al comma 3 dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri», sono inserite le
seguenti: «su proposta del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,».
565. A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al
comma 556, e' abrogato il comma 10 dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' abrogata;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera a), la parola: «sessantadue» e' sostituita
dalla seguente: «cinquantanove»;
2) alla lettera b), la parola: «quattro» e' sostituita dalla
seguente: «due»;
3) alla lettera n), la parola: «trentanove» e' sostituita dalla
seguente: «trentaquattro»;
c) all'allegato 1, il punto 22 e' soppresso.
APPROFONDIMENTI:
- La revisione della spesa pubblica: il caso della sanità (Focus n. 9 - 21 dicembre 2015 - ufficio parlamentare di bilancio)