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LEGGE DI STABILITA' 2016 E RIFORMA...

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10-10-2015 / 5 minuti, 6 secondi

LEGGE DI STABILITA' 2016 E RIFORMA NUOVI LEA



LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 - Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222) (GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)

ESTRATTO - ART 1 – dal C. 553/al C. 565

553. In attuazione dell'articolo 1,  comma  3,  del  Patto  per  la
salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le  regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio  2014,  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 9-septies del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di  euro
annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente  legge  si  provvede  all'aggiornamento  del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 29  novembre  2001,  pubblicato
nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  33  dell'8
febbraio  2002,  recante  «Definizione  dei  livelli  essenziali   di
assistenza», nel rispetto degli equilibri programmati  della  finanza
pubblica.

  554. La definizione e l'aggiornamento dei LEA di  cui  all'articolo
1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  sono
effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e  previo  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari nonche' con  la  procedura  di  cui  al  comma  559.
  Il
Ministro della salute, entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  presenta
alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei commi da  553
a 565. L'articolo 5 del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
e' abrogato.
  555. Per l'attuazione del comma 553, per l'anno 2016 e' finalizzato
l'importo di 800 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del
fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo  26  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68
. L'erogazione della quota e'
condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma 553.
  556. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza  pubblica,
al  fine  di  garantire  l'efficacia  e  l'appropriatezza  clinica  e
organizzativa  delle  prestazioni  erogate  dal  Servizio   sanitario
nazionale nell'ambito dei  LEA,  
anche  in  relazione  all'evoluzione
scientifica e tecnologica, e' istituita, presso  il  Ministero  della
salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento  dei  LEA  e  la
promozione  dell'appropriatezza  nel  Servizio  sanitario  nazionale,

nominata e presieduta  dal  Ministro  della  salute  e  composta  dal
direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del
Ministero della  salute  e  da  quindici  esperti  qualificati  e  da
altrettanti supplenti, di cui quattro designati  dal  Ministro  della
salute,  uno  dall'Istituto   superiore   di   sanita'   (ISS),   uno
dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del farmaco  (AIFA),  uno  dal
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  sette  dalla  Conferenza
delle regioni e delle  province  autonome.  La  Commissione  dura  in
carica tre anni
. Su richiesta del  presidente,  alle  riunioni  della
Commissione possono partecipare, per fornire  il  proprio  contributo
tecnico-scientifico,  rappresentanti  del  Consiglio   superiore   di
sanita', delle societa' scientifiche, delle Federazioni dei medici ed
esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.

  557. La Commissione  di  cui  al  comma  556,  nel  rispetto  degli
equilibri programmati di finanza pubblica, nonche' degli obblighi  di
pubblicita', trasparenza e  diffusione  di  informazioni  di  cui  al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche su proposta dei  suoi
componenti, svolge in particolare le seguenti attivita':
    a) procede ad una valutazione sistematica  delle  attivita',  dei
servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria
a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il  mantenimento
ovvero per definire  condizioni  di  erogabilita'  o  indicazioni  di
appropriatezza;
    b) acquisisce e valuta le proposte  di  inserimento  nei  LEA  di
nuovi servizi, attivita' e prestazioni;
    c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione  di  condizioni
di erogabilita' o indicazioni  di  appropriatezza,  si  avvale  delle
valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie e biomediche e su  modelli
e procedure organizzativi;
    d) valuta l'impatto economico delle modifiche ai LEA;
    e) valuta le richieste, provenienti  da  strutture  del  Servizio
sanitario nazionale, di autorizzazione all'esecuzione di  prestazioni
innovative nell'ambito di  programmi  di  sperimentazione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 502, e successive modificazioni;
    f) valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le  regioni
con lo stesso standard di qualita' e  includa  tutte  le  prestazioni
previste dagli specifici LEA.

  558. Sulla base dell'attivita' svolta ai sensi del  comma  557,  la
Commissione di cui al comma 556 formula annualmente una  proposta  di
aggiornamento dei LEA.
  559. Se la proposta  attiene  esclusivamente  alla  modifica  degli
elenchi di prestazioni erogabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale

ovvero  alla  individuazione  di   misure   volte   ad   incrementare
l'appropriatezza della loro erogazione  e  la  sua  approvazione  non
comporta  ulteriori  oneri   a   carico   della   finanza   pubblica,
l'aggiornamento dei LEA e' effettuato con decreto del Ministro  della
salute, adottato di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,
 sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
previo  parere  delle   competenti   Commissioni   parlamentari,   da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale previa registrazione della  Corte
dei conti.
  560. La partecipazione alla Commissione di  cui  al  comma  556  e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese
sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina  prevista  in
materia dalla legislazione vigente.
  561. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi  da  553  a
560,   la   Commissione   e'    supportata    da    una    segreteria
tecnico-scientifica  operante  presso  la  Direzione  generale  della
programmazione  sanitaria  del  Ministero  della  salute,  che   puo'
avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di  comando
o  distacco,  da  ISS,  AIFA,  AGENAS,  regioni,  enti  del  Servizio
sanitario nazionale ed altri  enti  rappresentati  nell'ambito  della
Commissione, nel numero massimo di cinque unita'.
  562. Per  le  attivita'  di  supporto  di  cui  al  comma  561  che
richiedono specifiche attivita' di ricerca, il Ministero della salute
puo'  avvalersi,  anche   tramite   specifiche   convenzioni,   della
collaborazione  di  istituti  di  ricerca,  societa'  scientifiche  e
strutture pubbliche  o  private,  anche  non  nazionali,  nonche'  di
esperti, nel numero massimo di cinque.
  563. Gli oneri derivanti dai commi 556, 561 e 562 ammontano ad euro
1 milione.
  564. Al comma 3 dell'articolo 54 della legge 27 dicembre  2002,  n.
289, dopo le parole:  «Consiglio  dei  Ministri»,  sono  inserite  le
seguenti: «su proposta del Ministro della salute, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,».
  565. A decorrere dalla costituzione della  Commissione  di  cui  al
comma  556,  e'  abrogato  il  comma  10  dell'articolo   4-bis   del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n.  112,  e  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.  44,  sono
apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' abrogata;
    b) all'articolo 3, comma 1:
  1) alla lettera a),  la  parola:  «sessantadue»  e'  sostituita
dalla seguente: «cinquantanove»;
      2) alla lettera b), la parola: «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente: «due»;
      3) alla lettera n), la parola: «trentanove» e' sostituita dalla
seguente: «trentaquattro»;
    c) all'allegato 1, il punto 22 e' soppresso.
  

APPROFONDIMENTI: