LA NORMATIVA PREGRESSA
LA NORMATIVA IN MATERIA DI PUBBLICITA’ SANITARIA ANTE LEGGE BERSANI
* L. 175/1992 e s.m.i. Norma in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie.
* D.M. 16/9/1994 N. 657 Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicita' sanitaria. (G.U. Serie Generale n. 280 del 30 novembre 1994)
* D.M. 3/5/1994 Determinazione delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti ausiliarie sanitarie.
PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER TESTI DI PUBBLICITA' SANITARIA :
I Testi della pubblicità sanitaria delle PROFESSIONI SANITARIE (tra cui quella di TECNICO ORTOPEDICO) sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco.
La pubblicità concernente l'esercizio delle suddette attività è consentita esclusivamente mediante:
- targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale,
- nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici; sugli elenchi generali di categoria; attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie; attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali.
Le TARGHE e le INSERZIONI possono contenere solo le seguenti indicazioni:
a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;
b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;
c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato
PER LE PROFESSIONI SANITARIE PRIVE DI ORDINE (tra cui quella di TECNICO ORTOPEDICO) :
La domanda di autorizzazione deve essere presentata DIRETTAMENTE DAGLI INTERESSATI al Protocollo Generale del Comune o al Protocollo del Settore Socio Sanitario.
L'autorizzazione viene rilasciata dopo aver acquisito il PARERE del SERVIZIO competente (DI IGIENE PUBBLICA DELL' AZIENDA U.S.L.).
PER LE PROFESSIONI ove è costituito un ORDINE o UN COLLEGIO PROFESSIONALE:
La domanda di autorizzazione deve essere presentata, al Protocollo del Settore Socio Sanitario o al Protocollo Generale del Comune, tramite l'ORDINE o IL COLLEGIO.
L'autorizzazione viene rilasciata dopo aver acquisito il PARERE dell'ORDINE o del COLLEGIO (già inserito nella domanda).
N.B..: La L.175/92 si applica esclusivamente ai professionisti sanitari espressamente menzionati nella legge stessa, ma non agli esercizi commerciali e industriali che si avvalgono dell'opera di tali professionisti, purché ovviamente tali esercizi non abbiano le caratteristiche delle case di cura, gabinetti, e ambulatori per altro verso soggetti alle limitazioni di legge (Consiglio di Stato, parere del 28 Aprile 1994). In particolare il Consiglio di Stato, rispondendo ad alcuni quesiti formulati dal Ministero in ordine al regolamento attuativo della L. 175/92, ha precisato quanto segue.
… “La nuova normativa in materia di pubblicità sanitaria è riferita esclusivamente alla persona del professionista, alle indicazioni personali che possono essere riportate sulle targhe all’uso dei titoli professionali e dei ricettari e carte professionali.
Le farmacie, gli esercizi di ottica ecc. – ad avviso del Consiglio di Stato – (a cui sono assimilabili le ortopedie sanitarie che svolgono anche attività commerciale) non possono considerarsi destinatarie delle citate disposizioni e restano assoggettate alla disciplina generale stabilita dalla legge e dai regolamenti comunali per la pubblicità degli esercizi commerciali, fermo restando che il professionista… che in essi svolge la propria attività subisce in materia di pubblicità tutte le limitazioni connesse all’esercizio della professione.
“Non esiste alcuna disposizione tra quelle testè ricordate – aggiunge il Consiglio di Stato – che autorizzi a ritenere che la disciplina relativa alla pubblicità si estenda anche agli esercizi commeciali o agli impianti imprenditoriali nei quali l’attività è esercitata”.