REQUISITI ACCREDITAMENTO CORSI DI STUDIO
Decreto Ministeriale 27 marzo 2015 n. 194 - Requisiti accreditamento corsi di studio
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1) Per le motivazioni indicate in premessa, le disposizioni di cui al presente decreto integrano temporaneamente,nel periodo di vigenza di limitazioni del turn over secondo quanto previsto dall'art. 66 co. 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, e comunque non oltre l'a.a. 2017/18, quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2013, n. 47, come già modificato dal D.M. 23 dicembre 2013, n. 1059 Autovalutazione, Accreditamento Iniziale e Periodico delle sedi e dei corsi di studio e Valutazione Periodica, secondo quanto indicato ai successi articoli.
Art. 2
(Ulteriori tipologie della docenza di riferimento)
1)Ai fini della verifica del possesso del requisito di docenza per l'accreditamento dei corsi di studio, all'allegato A, sez. b, punto ii, del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47, come modificato dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013, n. 1059, dopo la lettera e) viene aggiunta, con i limiti e le condizioni previsti al successivo art. 3, la seguente lettera:
f) esclusivamente in vigenza di disposizioni limitative del turn over e comunque non oltre l'a.a. 2017/18 possono essere conteggiati:
1) docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (NOTA 1);
2) docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (NOTA 1).
Art. 3
(Limiti e condizioni per l'utilizzo dell'ulteriore docenza di riferimento)
1) I docenti di cui all'art. 2 possono essere conteggiati nel numero massimo complessivo di:
- 3 unità per corso di laurea. Tale numerosità è ridotta a 2 per le classi la cui numerosità minima complessiva della docenza è pari a 6;
- 2 unità per i corsi di laurea magistrale;
- 5/6 unità per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di durata rispettivamente pari a 5 o 6 anni. Tale numerosità è ridotta a 4 per le classi la cui numerosità minima complessiva della docenza è pari a 10.
Resta in ogni caso fermo il numero minimo di professori previsto per ogni corso di studio.
2. I predetti docenti possono essere conteggiati esclusivamente per i corsi di studio delle Università statali e non statali già attivati alla data del presente decreto.
Roma, 27 marzo 2015
IL MINISTRO
NOTA 1:
DM 240/2010 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario
ART. 23 (Contratti per attività di insegnamento) 1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.
2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti e' determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell' ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico e' stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico e' formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università.
4. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
NOTA 2:
LEGGE 230/2005 Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.
ART. 1 C. 12 Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), nè farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.